Art. 20 LBVM e art. 46a vOBVM-CFB; obbligo di dichiarare partecipazioni ed esenzione dallo stesso; diritto transitorio. Diritto applicabile: la questione a sapere se, nel 2008, i ricorrenti dovevano dichiarare la loro partecipazione nella E. SA dev'essere esaminata alla luce dell'art. 46a vOBVM-CFB (consid. 4). L'art. 20 cpv. 5 LBVM costituisce una base legale formale sufficiente per permettere all'autorità di sorveglianza d'emanare, per il tramite dell'art. 46a vOBVM-CFB, una disposizione transitoria concernente l'obbligo di dichiarazione (consid. 5). L'obbligo di dichiarazione imposto ai ricorrenti non costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata; si tratta di una misura transitoria d'interesse pubblico, che rispetta il principio della proporzionalità (consid. 6).
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. SA, Fondation B. et C. contre Instance pour la publicité des participations de la SIX Swiss Exchange S.A. (recours en matière de droit public)
Art. 20 LBVM et art. 46a aOBVM-CFB; obligation et exemption de déclarer des participations; droit transitoire. Droit applicable: c'est au regard de l'art. 46a aOBVM-CFB qu'il faut examiner si, en 2008, les recourants devaient déclarer leur participation dans E. SA (consid. 4). L'art. 20 al. 5 LBVM est une base légale formelle suffisante pour permettre à l'autorité de surveillance d'édicter une disposition transitoire concernant l'obligation d'annonce par le biais de l'art. 46a aOBVM-CFB (consid. 5). L'obligation d'annonce imposée aux recourants ne constitue pas une atteinte grave à leur sphère privée; c'est une mesure transitoire d'intérêt public qui respecte le principe de la proportionnalité (consid. 6).
Art. 20 LBVM e art. 46a vOBVM-CFB; obbligo di dichiarare partecipazioni ed esenzione dallo stesso; diritto transitorio. Diritto applicabile: la questione a sapere se, nel 2008, i ricorrenti dovevano dichiarare la loro partecipazione nella E. SA dev'essere esaminata alla luce dell'art. 46a vOBVM-CFB (consid. 4). L'art. 20 cpv. 5 LBVM costituisce una base legale formale sufficiente per permettere all'autorità di sorveglianza d'emanare, per il tramite dell'art. 46a vOBVM-CFB, una disposizione transitoria concernente l'obbligo di dichiarazione (consid. 5). L'obbligo di dichiarazione imposto ai ricorrenti non costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata; si tratta di una misura transitoria d'interesse pubblico, che rispetta il principio della proporzionalità (consid. 6).