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BGE 137 I 273

§§ 138-140 e 147 LT/SO; art. 46 cpv. 3 LAID; art. 127 cpv. 3 Cost.; irregolarità procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio. Quando l'autorità fiscale cantonale procede nei confronti di una società direttamente ad una tassazione d'ufficio, senza averle in precedenza inviato nessun formulario di dichiarazione d'imposta, la decisione di tassazione dev'essere considerata nulla (consid. 3.2-3.4). La nullità quale decisione non esclude tuttavia l'interruzione della prescrizione (consid. 3.4.3). Vi è invece solo annullabilità, quando la tassazione d'ufficio viene eseguita dopo che alla contribuente è stato inviato un formulario di dichiarazione d'imposta, lo stesso è stato ritornato all'autorità di tassazione senza essere compilato, e quest'ultima non ha richiamato la contribuente all'adempimento dei suoi obblighi in tal senso (consid. 3.5).

9 luglio 2017·Volume 137·I·Dossier: 2C_463/2010·1 visualizzazioni
DE

27. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Steueramt des Kantons Solothurn, Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft und Kantonales Steueramt Nidwalden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

§§ 138-140 et 147 LF/SO; art. 46 al. 3 LHID; art. 127 al. 3 Cst.; irrégularités dans la procédure de taxation d'office. Lorsque l'autorité fiscale cantonale, sans avoir préalablement adressé à une société contribuable une formule de déclaration d'impôt, procède directement à une taxation d'office (définitive), celle-ci est frappée de nullité (consid. 3.2-3.4). La nullité de la décision n'exclut toutefois pas l'interruption de la prescription (consid. 3.4.3). Il y a seulement annulabilité, lorsqu'une formule de déclaration d'impôt a été adressée à la contribuable qui l'a retournée à l'autorité de taxation sans la remplir et que cette dernière a omis de la sommer préalablement de satisfaire à ses obligations de procédure (consid. 3.5).

IT

§§ 138-140 e 147 LT/SO; art. 46 cpv. 3 LAID; art. 127 cpv. 3 Cost.; irregolarità procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio. Quando l'autorità fiscale cantonale procede nei confronti di una società direttamente ad una tassazione d'ufficio, senza averle in precedenza inviato nessun formulario di dichiarazione d'imposta, la decisione di tassazione dev'essere considerata nulla (consid. 3.2-3.4). La nullità quale decisione non esclude tuttavia l'interruzione della prescrizione (consid. 3.4.3). Vi è invece solo annullabilità, quando la tassazione d'ufficio viene eseguita dopo che alla contribuente è stato inviato un formulario di dichiarazione d'imposta, lo stesso è stato ritornato all'autorità di tassazione senza essere compilato, e quest'ultima non ha richiamato la contribuente all'adempimento dei suoi obblighi in tal senso (consid. 3.5).

Vedi sentenza: BGE 137 I 273: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
BGE 137 I 273 — Swissrulings