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BGE 137 I 257

Art. 49 Cost.; art. 2, 30, 31b, 31c, 32, e 32a LPAmb; art. 3 OTR; regolamento del 2 aprile 2009 sulla gestione dei rifiuti del Comune di Romanel- sur-Lausanne; finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani; principio "chi inquina paga", tassa causale, effetto incitatore. Il principio "chi inquina paga" di cui all'art. 32a LPAmb esclude che lo smaltimento dei rifiuti urbani venga finanziato tramite l'imposta ed esige che lo sia mediante delle tasse causali incitatrici. La collettività può escludere questo tipo di finanziamento quando può dimostrare concretamente che la stretta applicazione del principio di causalità avrebbe quale risultato di compromettere lo smaltimento dei rifiuti urbani conformemente ai principi della protezione dell'ambiente (consid. 4). Nel caso concreto l'art. 11 cpv. 6 del regolamento del 2 aprile 2009 non è necessariamente contrario al diritto federale, siccome la sua validità dipende dalla proporzione dei costi di smaltimento dei rifiuti rispetto agli altri costi così come risulta dalla contabilità comunale nonché dall'attuazione di eventuali eccezioni fondate sull'art. 32a cpv. 2 LPAmb (consid. 5). L'art. 12 del regolamento del 2 aprile 2009 è invece contrario al diritto federale poiché istituisce una tassa forfettaria indipendente dalla quantità dei rifiuti consegnata (consid. 6).

4 giugno 2017·Volume 137·I·Dossier: 2C_740/2009·1 visualizzazioni
DE

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commune de Romanel-sur-Lausanne contre X. et Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

FR

Art. 49 Cst.; art. 2, 30, 31b, 31c, 32 et 32a LPE; art. 3 OTD; règlement du 2 avril 2009 sur la gestion des déchets de la commune de Romanel-sur-Lausanne; financement de l'élimination des déchets urbains; principe du pollueur payeur, taxe causale, effet incitatif. Le principe du pollueur payeur de l'art. 32a LPE exclut un financement de l'élimination des déchets urbains par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes causales incitatives. La collectivité peut écarter ce mode de financement lorsqu'elle peut démontrer concrètement que l'application stricte du principe de causalité aurait pour résultat de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement (consid. 4). En l'espèce, l'art. 11 al. 6 du règlement du 2 avril 2009 n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, puisque sa validité dépend de la proportion des coûts d'élimination des déchets urbains par rapport aux autres coûts telle qu'elle ressort de la comptabilité communale ainsi que de la mise en oeuvre d'éventuelles exceptions fondées sur l'art. 32a al. 2 LPE (consid. 5). En revanche, l'art. 12 du règlement du 2 avril 2009 est contraire au droit fédéral puisqu'il institue une taxe forfaitaire indépendante de la quantité de déchets remise (consid. 6).

IT

Art. 49 Cost.; art. 2, 30, 31b, 31c, 32, e 32a LPAmb; art. 3 OTR; regolamento del 2 aprile 2009 sulla gestione dei rifiuti del Comune di Romanel- sur-Lausanne; finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani; principio "chi inquina paga", tassa causale, effetto incitatore. Il principio "chi inquina paga" di cui all'art. 32a LPAmb esclude che lo smaltimento dei rifiuti urbani venga finanziato tramite l'imposta ed esige che lo sia mediante delle tasse causali incitatrici. La collettività può escludere questo tipo di finanziamento quando può dimostrare concretamente che la stretta applicazione del principio di causalità avrebbe quale risultato di compromettere lo smaltimento dei rifiuti urbani conformemente ai principi della protezione dell'ambiente (consid. 4). Nel caso concreto l'art. 11 cpv. 6 del regolamento del 2 aprile 2009 non è necessariamente contrario al diritto federale, siccome la sua validità dipende dalla proporzione dei costi di smaltimento dei rifiuti rispetto agli altri costi così come risulta dalla contabilità comunale nonché dall'attuazione di eventuali eccezioni fondate sull'art. 32a cpv. 2 LPAmb (consid. 5). L'art. 12 del regolamento del 2 aprile 2009 è invece contrario al diritto federale poiché istituisce una tassa forfettaria indipendente dalla quantità dei rifiuti consegnata (consid. 6).

Vedi sentenza: BGE 137 I 257: Équilibre écologique
BGE 137 I 257 — Swissrulings