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BGE 137 I 167

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 13 cpv. 1 e 2, art. 27 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 8 CEDU; LPD; legge ginevrina del 17 dicembre 2009 sull'esercizio della prostituzione; uguaglianza e divieto di discriminazione, sfera privata (protezione dei dati) e domicilio, libertà economica, preminenza del diritto federale. Presentazione e concorso tra i diritti costituzionali invocati (consid. 3). L'esigenza legale secondo cui il responsabile di un postribolo o di un'agenzia di escort deve ottenere il previo accordo del proprietario dell'immobile per gestirvi la sua impresa viola la libertà economica (consid. 4). Interpretazione conforme alla Costituzione dell'obbligo imposto al responsabile d'impedire qualsiasi turbamento dell'ordine pubblico (consid. 6), dei controlli effettuati dalle autorità nei citati esercizi (consid. 7) e, rispetto alla base legale e alla proporzionalità, del trattamento dei dati relativi alla prostituzione (consid. 9). Costituzionalità dell'obbligo imposto ai responsabili di questi esercizi di tenere aggiornato un registro interno delle persone che si prostituiscono e delle prestazioni proposte (consid. 5). Le specificità legate alla prostituzione giustificano delle misure di censimento e degli obblighi di annuncio che non disattendono la Costituzione (consid. 8).

14 gennaio 2018·Volume 137·I·Dossier: 2C_230/2010·1 visualizzazioni
DE

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Dame X. et X. contre Grand Conseil du canton de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 2, art. 27 et 49 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; LPD; loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution; égalité et non-discrimination, sphère privée (protection des données) et domicile, liberté économique, primauté du droit fédéral. Présentation et concours entre les droits constitutionnels invoqués (consid. 3). L'exigence légale selon laquelle le responsable d'un salon de prostitution ou d'une agence d'escorte doit obtenir l'accord préalable du propriétaire de l'immeuble pour y exploiter son établissement viole la liberté économique (consid. 4). Interprétation conforme à la Constitution de l'obligation du responsable d'empêcher toute atteinte à l'ordre public (consid. 6), des contrôles effectués par les autorités dans les établissements (consid. 7) et, par rapport à la base légale et à la proportionnalité, du traitement des données relatives à la prostitution (consid. 9). Constitutionnalité de l'obligation du responsable d'un établissement de tenir à jour un registre interne des prostitué(e)s et des prestations offertes (consid. 5). Les spécificités liées à la prostitution justifient des mesures de recensement et des obligations d'annonce qui ne sont pas contraires à la Constitution (consid. 8).

IT

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 13 cpv. 1 e 2, art. 27 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 8 CEDU; LPD; legge ginevrina del 17 dicembre 2009 sull'esercizio della prostituzione; uguaglianza e divieto di discriminazione, sfera privata (protezione dei dati) e domicilio, libertà economica, preminenza del diritto federale. Presentazione e concorso tra i diritti costituzionali invocati (consid. 3). L'esigenza legale secondo cui il responsabile di un postribolo o di un'agenzia di escort deve ottenere il previo accordo del proprietario dell'immobile per gestirvi la sua impresa viola la libertà economica (consid. 4). Interpretazione conforme alla Costituzione dell'obbligo imposto al responsabile d'impedire qualsiasi turbamento dell'ordine pubblico (consid. 6), dei controlli effettuati dalle autorità nei citati esercizi (consid. 7) e, rispetto alla base legale e alla proporzionalità, del trattamento dei dati relativi alla prostituzione (consid. 9). Costituzionalità dell'obbligo imposto ai responsabili di questi esercizi di tenere aggiornato un registro interno delle persone che si prostituiscono e delle prestazioni proposte (consid. 5). Le specificità legate alla prostituzione giustificano delle misure di censimento e degli obblighi di annuncio che non disattendono la Costituzione (consid. 8).

Vedi sentenza: BGE 137 I 167: Droit fondamental
BGE 137 I 167 — Swissrulings