Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF. Le disposizioni del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (Concordato) possono essere impugnate mediante ricorso secondo l'art. 82 lett. b LTF (consid. 1.3). Le misure previste dal Concordato (divieto di accesso a un'area, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono di natura di polizia (consid. 3 e 4). Sono conformi al diritto federale (consid. 4) e rispettano la presunzione di innocenza (consid. 5). Le misure toccano la libertà personale e la libertà di riunione. Il Concordato costituisce un supporto conforme ai principi costituzionali per le restrizioni dei diritti fondamentali (base legale, interesse pubblico e proporzionalità; consid. 6). Il fermo preventivo di polizia, quale misura per imporre il divieto di accesso a un'area, rientra nelle restrizioni della libertà ammesse dalla CEDU (consid. 7). La raccomandazione del divieto di accedere agli stadi rispetta la Costituzione (consid. 8).
5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Zopfi und Mitb. gegen Kantonsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; art. 10 al. 1, art. 22, art. 32 al. 1, art. 36 et 49 al. 1 Cst., art. 5 par. 1 et art. 6 par. 2 CEDH, art. 82 let. b LTF. Les dispositions du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (concordat) peuvent être attaquées par la voie du recours selon l'art. 82 let. b LTF (consid. 1.3). Les mesures prévues dans le concordat (interdiction de périmètre, obligation de s'annoncer et garde à vue) sont de nature policière (consid. 3 et 4). Elles sont conformes au droit fédéral (consid. 4) et respectent la présomption d'innocence (consid. 5). Les mesures portent atteinte à la liberté personnelle et à la liberté de réunion. Le concordat constitue un fondement constitutionnel à ces restrictions aux droits fondamentaux (base légale, intérêt public, proportionnalité; consid. 6). En tant que mesure de mise en oeuvre de l'interdiction de périmètre, la garde à vue fait partie des restrictions à la liberté admissibles selon la CEDH (consid. 7). La recommandation d'interdiction de stade respecte la Constitution (consid. 8).
Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF. Le disposizioni del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (Concordato) possono essere impugnate mediante ricorso secondo l'art. 82 lett. b LTF (consid. 1.3). Le misure previste dal Concordato (divieto di accesso a un'area, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono di natura di polizia (consid. 3 e 4). Sono conformi al diritto federale (consid. 4) e rispettano la presunzione di innocenza (consid. 5). Le misure toccano la libertà personale e la libertà di riunione. Il Concordato costituisce un supporto conforme ai principi costituzionali per le restrizioni dei diritti fondamentali (base legale, interesse pubblico e proporzionalità; consid. 6). Il fermo preventivo di polizia, quale misura per imporre il divieto di accesso a un'area, rientra nelle restrizioni della libertà ammesse dalla CEDU (consid. 7). La raccomandazione del divieto di accedere agli stadi rispetta la Costituzione (consid. 8).