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BGE 136 V 362

Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF; art. 21 LPGA; ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale. La domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).

13 luglio 2014·Volume 136·V·Dossier: 9C_55/2010·1 visualizzazioni
DE

42. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons Zürich gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 99 al. 1 et 2 LTF; art. 21 LPGA; recevabilité d'une requête en réduction de la rente présentée pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral. La requête fondée sur l'art. 21 al. 1 LPGA tendant à la réduction de la rente d'invalidité (pour cause de conduite en état d'ivresse) présentée pour la première fois par l'organe d'exécution dans le cadre du recours en matière de droit public est admissible, même si la question de la réduction n'a fait l'objet ni de la décision administrative ni du jugement de l'autorité judiciaire précédente. L'ampleur de la réduction de la rente constitue un aspect du rapport juridique objet de la procédure, soit le droit à la rente. La question de la réduction constitue un nouvel argument juridique dans les limites de l'objet du litige (consid. 3.4.4), qui est dans tous les cas admissible lorsque la requête en réduction se fonde sur des faits résultant du dossier (consid. 4.1).

IT

Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF; art. 21 LPGA; ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale. La domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).

Vedi sentenza: 9C 55/2010: Invalidenversicherung
BGE 136 V 362 — Swissrulings