Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 42 e 44 LPGA; domande complementari dopo l'allestimento della perizia. L'assicuratore che intende porre domande complementari o di interpretazione al perito deve informarne previamente l'assicurato e dargli la possibilità di presentare a sua volta simili domande anche nelle procedure che si concludono con una decisione impugnabile mediante opposizione (precisazione della giurisprudenza; consid. 5.4).
14. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. R. gegen Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 42 et 44 LPGA; questionnaire complémentaire après la remise de l'expertise. L'institution d'assurance qui envisage d'adresser un questionnaire complémentaire à l'expert ou de lui demander des précisions doit en informer préalablement la personne assurée et lui donner la possibilité de poser, elle-aussi, des questions, y compris lorsque la décision à rendre pourra faire l'objet d'une procédure d'opposition (précision de la jurisprudence; consid. 5.4).
Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 42 e 44 LPGA; domande complementari dopo l'allestimento della perizia. L'assicuratore che intende porre domande complementari o di interpretazione al perito deve informarne previamente l'assicurato e dargli la possibilità di presentare a sua volta simili domande anche nelle procedure che si concludono con una decisione impugnabile mediante opposizione (precisazione della giurisprudenza; consid. 5.4).