Art. 92 CP e art. 36 cpv. 1 Cost.; interruzione dell'esecuzione di pene e misure; clausola generale di polizia. Potere cognitivo del Tribunale federale in caso di ricorso contro una decisione che rifiuta di interrompere l'esecuzione di una pena o di una misura (consid. 4). Interpretazione dell'art. 92 CP; nozione di gravi motivi (consid. 5.1); limiti del potere d'apprezzamento dell'autorità di applicazione delle pene e delle misure (consid. 5.2). Problematica dello sciopero prolungato della fame di un detenuto; a determinate condizioni l'autorità di applicazione delle pene e delle misure può ordinare l'alimentazione coatta di tale detenuto; pertanto, in virtù della sussidiarietà dell'interruzione, l'autorità di applicazione delle pene e delle misure non può interrompere l'esecuzione della pena o della misura di un detenuto in sciopero della fame se nulla esclude che il rischio di lesioni alla salute potrà essere scongiurato, a tempo debito, con l'alimentazione coatta dell'interessato (consid. 6).
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Rappaz contre Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (recours en matière pénale)
Art. 92 CP et art. 36 al. 1 Cst.; interruption de l'exécution des peines et mesures; clause générale de police. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en cas de recours contre une décision refusant d'interrompre l'exécution d'une peine ou d'une mesure (consid. 4). Interprétation de l'art. 92 CP; notion de motif grave (consid. 5.1); limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité d'application des peines et mesures (consid. 5.2). Problème posé par le détenu qui se livre à une grève de la faim prolongée; à certaines conditions, l'autorité d'application des peines peut ordonner qu'un tel détenu soit alimenté de force; dès lors, en vertu de la subsidiarité de l'interruption, l'autorité d'application des peines ne saurait interrompre l'exécution de la peine ou de la mesure d'un gréviste de la faim si rien n'empêche de retenir que le risque d'atteinte à la santé pourra être écarté, le moment venu, par l'alimentation forcée de l'intéressé (consid. 6).
Art. 92 CP e art. 36 cpv. 1 Cost.; interruzione dell'esecuzione di pene e misure; clausola generale di polizia. Potere cognitivo del Tribunale federale in caso di ricorso contro una decisione che rifiuta di interrompere l'esecuzione di una pena o di una misura (consid. 4). Interpretazione dell'art. 92 CP; nozione di gravi motivi (consid. 5.1); limiti del potere d'apprezzamento dell'autorità di applicazione delle pene e delle misure (consid. 5.2). Problematica dello sciopero prolungato della fame di un detenuto; a determinate condizioni l'autorità di applicazione delle pene e delle misure può ordinare l'alimentazione coatta di tale detenuto; pertanto, in virtù della sussidiarietà dell'interruzione, l'autorità di applicazione delle pene e delle misure non può interrompere l'esecuzione della pena o della misura di un detenuto in sciopero della fame se nulla esclude che il rischio di lesioni alla salute potrà essere scongiurato, a tempo debito, con l'alimentazione coatta dell'interessato (consid. 6).