Art. 19 cpv. 2, art. 47 e 50 CP; commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione. Il giudice deve valutare la colpa (soggettiva) dell'autore partendo dalla gravità oggettiva dell'atto. Nell'ambito di questa valutazione deve considerare (pure) la scemata imputabilità. Deve spiegare in che misura quest'ultima attenua la colpa (consid. 5.5 e 5.6). La valutazione complessiva della colpa dev'essere esposta nella sentenza, cosicché sia possibile esaminare se la (ipotetica) pena che ne risulta sia adeguata e corrisponda al grado del carattere riprensibile dell'atto definito dal quadro edittale (consid. 5.7). Di regola una pena adeguata all'atto e all'autore per un'unica infrazione dev'essere fissata nei limiti del quadro edittale. Può fuoriuscirne solo in presenza di circostanze eccezionali e ove la pena comminata per il reato in questione appaia, nel caso concreto, troppo severa o troppo mite. Una pena inferiore al quadro edittale ordinario può entrare in considerazione quando concorrono elementi di attenuazione della colpa rispettivamente della pena che relativizzano di molto un rimprovero in sé oggettivamente lieve di modo che la pena fissata entro i limiti ordinari urterebbe il senso di giustizia. Di regola la scemata imputabilità da sola non conduce perciò a un abbassamento del quadro edittale ordinario della pena. Per questo occorre inoltre che circostanze rilevanti facciano apparire la colpa dell'autore come particolarmente lieve (consid. 5.8).
9. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 19 al. 2, art. 47 et 50 CP; fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte; obligation de motiver. Le juge doit apprécier la culpabilité (subjective) de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit (aussi) tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur. Il doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité (consid. 5.5 et 5.6). L'appréciation d'ensemble de la culpabilité doit être exposée dans le jugement, de manière que l'on puisse contrôler si la peine (hypothétique) qui en résulte est adéquate et si elle correspond au degré du caractère répréhensible de l'acte déterminé par le cadre légal (consid. 5.7). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu'il existe des circonstances pertinentes, qui font apparaître la culpabilité de l'auteur comme particulièrement légère (consid. 5.8).
Art. 19 cpv. 2, art. 47 e 50 CP; commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione. Il giudice deve valutare la colpa (soggettiva) dell'autore partendo dalla gravità oggettiva dell'atto. Nell'ambito di questa valutazione deve considerare (pure) la scemata imputabilità. Deve spiegare in che misura quest'ultima attenua la colpa (consid. 5.5 e 5.6). La valutazione complessiva della colpa dev'essere esposta nella sentenza, cosicché sia possibile esaminare se la (ipotetica) pena che ne risulta sia adeguata e corrisponda al grado del carattere riprensibile dell'atto definito dal quadro edittale (consid. 5.7). Di regola una pena adeguata all'atto e all'autore per un'unica infrazione dev'essere fissata nei limiti del quadro edittale. Può fuoriuscirne solo in presenza di circostanze eccezionali e ove la pena comminata per il reato in questione appaia, nel caso concreto, troppo severa o troppo mite. Una pena inferiore al quadro edittale ordinario può entrare in considerazione quando concorrono elementi di attenuazione della colpa rispettivamente della pena che relativizzano di molto un rimprovero in sé oggettivamente lieve di modo che la pena fissata entro i limiti ordinari urterebbe il senso di giustizia. Di regola la scemata imputabilità da sola non conduce perciò a un abbassamento del quadro edittale ordinario della pena. Per questo occorre inoltre che circostanze rilevanti facciano apparire la colpa dell'autore come particolarmente lieve (consid. 5.8).