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BGE 136 IV 4

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica di Haiti; consegna di fondi appartenuti al clan Duvalier; art. 5 cpv. 1 lett. c e art. 74a AIMP, art. 33a OAIMP; prescrizione secondo il diritto svizzero. Qualità per sollevare la censura (consid. 6.1). Applicazione del diritto svizzero in assenza di un trattato (consid. 6.2 e 6.3). La prescrizione è intervenuta nel 2001 per il reato di partecipazione a un'organizzazione criminale, sicché la domanda di assistenza è irricevibile (consid. 6.4 e 6.5). Gli altri comportamenti descritti (assassinii, crimini contro l'umanità) non sono direttamente all'origine dei fondi (consid. 6.6 e 6.7). Necessità di adottare una legge in questo ambito (consid. 7).

17 marzo 2019·Volume 136·IV·Dossier: 1C_374/2009·1 visualizzazioni
DE

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Fondation Brouilly contre Office fédéral de la justice (recours en matière de droit public)

FR

Entraide judiciaire pénale à la République d'Haïti; remise de fonds ayant appartenu au clan Duvalier; art. 5 al. 1 let. c et art. 74a EIMP, art. 33a OEIMP; prescription selon le droit suisse. Qualité pour soulever le grief (consid. 6.1). Application du droit suisse en l'absence d'un traité (consid. 6.2 et 6.3). La prescription est intervenue en 2001 pour l'infraction de participation à une organisation criminelle, de sorte que la demande d'entraide est irrecevable (consid. 6.4 et 6.5). Les autres agissements décrits (assassinats, crimes contre l'humanité) ne sont pas directement à l'origine des fonds (consid. 6.6 et 6.7). Nécessité d'adapter la loi dans ce domaine (consid. 7).

IT

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica di Haiti; consegna di fondi appartenuti al clan Duvalier; art. 5 cpv. 1 lett. c e art. 74a AIMP, art. 33a OAIMP; prescrizione secondo il diritto svizzero. Qualità per sollevare la censura (consid. 6.1). Applicazione del diritto svizzero in assenza di un trattato (consid. 6.2 e 6.3). La prescrizione è intervenuta nel 2001 per il reato di partecipazione a un'organizzazione criminale, sicché la domanda di assistenza è irricevibile (consid. 6.4 e 6.5). Gli altri comportamenti descritti (assassinii, crimini contro l'umanità) non sono direttamente all'origine dei fondi (consid. 6.6 e 6.7). Necessità di adottare una legge in questo ambito (consid. 7).

Vedi sentenza: 1C 374/2009: Entraide et extradition
BGE 136 IV 4 — Swissrulings