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BGE 136 III 571

Art. 22 cpv. 1 e art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF; nullità di un'esecuzione. Una procedura di esecuzione che ha portato alla realizzazione di un fondo svoltasi ingiustificatamente in via edittale e a insaputa del debitore è nulla (consid. 4-6).

15 maggio 2016·Volume 136·III·Dossier: 5A_830/2009·1 visualizzazioni
DE

84. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B., Stato del Cantone Ticino e Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (ricorso in materia civile)

FR

Art. 22 al. 1 et art. 66 al. 4 ch. 1 LP; nullité d'une poursuite. Une procédure de poursuite qui, après avoir donné lieu de façon injustifiée à une notification par la voie édictale, a conduit, à l'insu du débiteur, à la réalisation de son fonds est nulle (consid. 4-6).

IT

Art. 22 cpv. 1 e art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF; nullità di un'esecuzione. Una procedura di esecuzione che ha portato alla realizzazione di un fondo svoltasi ingiustificatamente in via edittale e a insaputa del debitore è nulla (consid. 4-6).

Vedi sentenza: 5A 830/2009: Diritto delle esecuzioni e del fallimento
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