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BGE 136 III 566

Convenzione di Lugano; foro del rigetto provvisorio dell'opposizione. Il rigetto provvisorio dell'opposizione rientra nel campo di applicazione dell'art. 16 n. 5 CL. Una convenzione di proroga del foro nel senso dell'art. 17 CL non può dunque concernere il foro del rigetto provvisorio dell'opposizione (consid. 3).

28 ottobre 2018·Volume 136·III·Dossier: 5A_36/2010·1 visualizzazioni
DE

83. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Sparkasse Z. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Convention de Lugano; for de la mainlevée provisoire. La mainlevée provisoire tombe dans le champ d'application de l'art. 16 ch. 5 CL. Le for de la mainlevée provisoire ne peut dès lors être concerné par une convention de prorogation de for au sens de l'art. 17 CL (consid. 3).

IT

Convenzione di Lugano; foro del rigetto provvisorio dell'opposizione. Il rigetto provvisorio dell'opposizione rientra nel campo di applicazione dell'art. 16 n. 5 CL. Una convenzione di proroga del foro nel senso dell'art. 17 CL non può dunque concernere il foro del rigetto provvisorio dell'opposizione (consid. 3).

Vedi sentenza: BGE 136 III 566: Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
BGE 136 III 566 — Swissrulings