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BGE 136 III 523

Inammissibilità nell'ambito della Convenzione di Lugano (CL) di un'azione di accertamento negativo per mancanza di un interesse all'accertamento. Per un'azione di accertamento negativo nei rapporti internazionali che soggiacciono alla CL può essere presupposto un interesse giuridicamente protetto particolare. L'istanza inferiore non ha violato l'art. 21 CL, non ritenendo che il mero interesse del debitore di fissare un foro ("forum running") sia un interesse giuridicamente protetto sufficiente (consid. 3-6).

28 ottobre 2018·Volume 136·III·Dossier: 4A_170/2010·1 visualizzazioni
DE

76. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. Vermögensverwaltung AG gegen Y. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Non-entrée en matière sur une action en constatation négative de droit faute d'un intérêt à la constatation dans un litige visé par la Convention de Lugano (CL). Une action en constatation négative de droit touchant des rapports internationaux régis par la CL présuppose l'existence d'un intérêt juridiquement protégé particulier. L'autorité précédente n'a pas violé l'art. 21 CL en considérant le simple intérêt du débiteur à fixer un for ("forum running") comme un intérêt juridiquement protégé insuffisant (consid. 3-6).

IT

Inammissibilità nell'ambito della Convenzione di Lugano (CL) di un'azione di accertamento negativo per mancanza di un interesse all'accertamento. Per un'azione di accertamento negativo nei rapporti internazionali che soggiacciono alla CL può essere presupposto un interesse giuridicamente protetto particolare. L'istanza inferiore non ha violato l'art. 21 CL, non ritenendo che il mero interesse del debitore di fissare un foro ("forum running") sia un interesse giuridicamente protetto sufficiente (consid. 3-6).

Vedi sentenza: BGE 136 III 523: Vertragsrecht
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