Art. 330a cpv. 1 CO; attestato di lavoro; malattia. Una malattia del lavoratore deve segnatamente essere menzionata in un attestato di lavoro nel senso dell'art. 330a cpv. 1 CO, se essa mette in questione la sua attitudine ad adempiere il compito svolto ed ha così costituito un motivo oggettivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro (consid. 4.1). Questo presupposto è dato, se un lavoratore, a causa della sua malattia, non ha potuto per più di un anno svolgere la sua precedente attività e al momento in cui il rapporto di lavoro è terminato non era prevedibile se e quando sarebbe stato in grado di svolgerla di nuovo (consid. 4.4).
73. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Gewerkschaft X. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 330a al. 1 CO; certificat de travail; maladie. Une maladie de l'employé doit en particulier être mentionnée dans un certificat de travail selon l'art. 330a al. 1 CO lorsqu'elle a remis en question l'aptitude du travailleur à exécuter sa tâche au service de l'employeur et qu'elle a constitué la cause de la résiliation du contrat de travail (consid. 4.1). Cette condition est remplie lorsque l'employé ne pouvait plus, à la suite d'une maladie, exercer son activité pendant plus d'une année et qu'il n'était pas possible de prévoir si et quand il serait à même de le faire à nouveau (consid. 4.4).
Art. 330a cpv. 1 CO; attestato di lavoro; malattia. Una malattia del lavoratore deve segnatamente essere menzionata in un attestato di lavoro nel senso dell'art. 330a cpv. 1 CO, se essa mette in questione la sua attitudine ad adempiere il compito svolto ed ha così costituito un motivo oggettivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro (consid. 4.1). Questo presupposto è dato, se un lavoratore, a causa della sua malattia, non ha potuto per più di un anno svolgere la sua precedente attività e al momento in cui il rapporto di lavoro è terminato non era prevedibile se e quando sarebbe stato in grado di svolgerla di nuovo (consid. 4.4).