Skip to content
BGE 135 V 2

Art. 89 cpv. 1 lett. b LTF; art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA; art. 164 cpv. 1 CO; art. 85bis OAI; cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi. In qualità di autorità di assistenza sociale, il Comune è direttamente toccato nei propri interessi patrimoniali dal rifiuto oppostogli di ottenere il versamento nelle mani di terzi ed è legittimato a presentare ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1.1). La nozione di cessione utilizzata dall'art. 22 LPGA corrisponde a quella degli art. 164 segg. CO (consid. 6.1). Le regole di natura civilistica relative alla cessione di crediti futuri si applicano ugualmente nell'ambito dell'art. 22 cpv. 2 LPGA. Di conseguenza, la cessione di prestazioni future dell'assicuratore sociale nell'ambito di una cessione globale è possibile se la dichiarazione di cessione contiene tutti gli elementi atti a determinare il contenuto, il debitore e il fondamento giuridico del credito (consid. 6.1.2). In concreto, valida cessione di una futura rendita arretrata AI (consid. 7.2).

9 luglio 2017·Volume 135·V·Dossier: 9C_27/2008·1 visualizzazioni
DE

1. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Einwohnergemeinde Altdorf gegen IV-Stelle Uri, betreffend Z.(Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 89 al. 1 let. b LTF; art. 22 al. 2 let. a LPGA; art. 164 al. 1 CO; art. 85bis RAI; cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant effectué des avances. La commune, en tant qu'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant fait des avances, est directement atteinte dans ses intérêts patrimoniaux par le refus de verser entre ses mains les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social et a qualité pour recourir en matière de droit public (consid. 1.1). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (consid. 6.1). Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent aussi à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (consid. 6.1.2). En l'espèce, cession valable d'un futur versement de l'arriéré d'une rente AI (consid. 7.2).

IT

Art. 89 cpv. 1 lett. b LTF; art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA; art. 164 cpv. 1 CO; art. 85bis OAI; cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi. In qualità di autorità di assistenza sociale, il Comune è direttamente toccato nei propri interessi patrimoniali dal rifiuto oppostogli di ottenere il versamento nelle mani di terzi ed è legittimato a presentare ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1.1). La nozione di cessione utilizzata dall'art. 22 LPGA corrisponde a quella degli art. 164 segg. CO (consid. 6.1). Le regole di natura civilistica relative alla cessione di crediti futuri si applicano ugualmente nell'ambito dell'art. 22 cpv. 2 LPGA. Di conseguenza, la cessione di prestazioni future dell'assicuratore sociale nell'ambito di una cessione globale è possibile se la dichiarazione di cessione contiene tutti gli elementi atti a determinare il contenuto, il debitore e il fondamento giuridico del credito (consid. 6.1.2). In concreto, valida cessione di una futura rendita arretrata AI (consid. 7.2).

Vedi sentenza: BGE 135 V 2: Invalidenversicherung
BGE 135 V 2 — Swissrulings