Art. 197 cpv. 2 n. 5, art. 198 n. 4 e art. 211 seg. CC; beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore. Se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni fra coniugi, per la liquidazione di quest'ultimo risulta in linea di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione e non quello dell'eventuale bene acquisito in sostituzione (consid. 4). Il principio del valore di reddito non vale per i singoli fondi agricoli, né per un'azienda agricola che è stata in parte venduta prima della liquidazione del regime e non viene mantenuta (consid. 5).
36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 197 al. 2 ch. 5, art. 198 ch. 4 et art. 211 s. CC; biens acquis en remploi; estimation. Lorsqu'un bien est vendu après la dissolution du régime matrimonial, c'est en principe sa valeur au moment de la vente et non celle du bien éventuellement acquis en remploi qui est déterminante pour la liquidation du régime matrimonial (consid. 4). Le principe de la valeur de rendement ne vaut ni pour des immeubles agricoles pris individuellement ni pour une entreprise agricole qui a été partiellement vendue avant la liquidation du régime matrimonial et dont l'exploitation n'est pas poursuivie (consid. 5).
Art. 197 cpv. 2 n. 5, art. 198 n. 4 e art. 211 seg. CC; beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore. Se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni fra coniugi, per la liquidazione di quest'ultimo risulta in linea di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione e non quello dell'eventuale bene acquisito in sostituzione (consid. 4). Il principio del valore di reddito non vale per i singoli fondi agricoli, né per un'azienda agricola che è stata in parte venduta prima della liquidazione del regime e non viene mantenuta (consid. 5).