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BGE 135 II 274

Art. 137 e 138 LIFD; imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta. Il termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD per chiedere l'emanazione di una decisione sull'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento non implica che, se non viene emanata alcuna decisione, alla scadenza di tale termine la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisce forza di cosa giudicata. Di conseguenza, dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione può ancora esigere il versamento di eventuali arretrati, come stabilito dall'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile può ancora pretendere la restituzione di imposte versate in misura eccessiva (consid. 2-6).

15 maggio 2016·Volume 135·II·Dossier: 2C_673/2008·1 visualizzazioni
DE

28. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino contro A. SA (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 137 et 138 LIFD; impôt à la source; restitution par l'autorité de taxation de l'impôt payé en trop; délai pour déposer la demande en restitution. On ne peut pas déduire de l'art. 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l'existence ou à l'étendue de l'assujettissement que, quand une telle décision n'est pas prononcée, la retenue de l'impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l'expiration de ce délai. Par conséquent, après l'expiration de ce délai, non seulement l'autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l'impôt payé en trop (consid. 2-6).

IT

Art. 137 e 138 LIFD; imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta. Il termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD per chiedere l'emanazione di una decisione sull'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento non implica che, se non viene emanata alcuna decisione, alla scadenza di tale termine la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisce forza di cosa giudicata. Di conseguenza, dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione può ancora esigere il versamento di eventuali arretrati, come stabilito dall'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile può ancora pretendere la restituzione di imposte versate in misura eccessiva (consid. 2-6).

Vedi sentenza: BGE 135 II 274: Finanze pubbliche & diritto tributario
BGE 135 II 274 — Swissrulings