Art. 83 lett. c n. 2 LTF, art. 7 cpv. 1, art. 17 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 e 4 LDDS; conseguenze dell'annullamento di una naturalizzazione dal profilo del diritto degli stranieri. Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1). Con l'annullamento della naturalizzazione, la persona interessata, fatti salvi eventuali motivi di estinzione, viene posta dal profilo del diritto degli stranieri nella stessa situazione giuridica in cui si trovava prima della naturalizzazione (consid. 3). Un permesso di domicilio acquisito a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero non si estingue automaticamente con la fine del matrimonio, ma decade unicamente in presenza di circostanze che, in base al diritto degli stranieri, comportano la perdita di tale statuto. In particolare una revoca dell'autorizzazione è ammissibile soltanto se i presupposti specifici posti al riguardo dal diritto degli stranieri risultano adempiuti (consid. 4).
1. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 7 al. 1, art. 17 al. 2, art. 9 al. 3 et 4 LSEE; conséquences en droit des étrangers de l'annulation d'une naturalisation. Recevabilité du recours en matière de droit public (consid. 1). En droit des étrangers, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut (consid. 3). Une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister; elle ne devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut. En particulier, une telle autorisation ne peut être révoquée qu'aux conditions spécifiques posées par le droit des étrangers (consid. 4).
Art. 83 lett. c n. 2 LTF, art. 7 cpv. 1, art. 17 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 e 4 LDDS; conseguenze dell'annullamento di una naturalizzazione dal profilo del diritto degli stranieri. Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1). Con l'annullamento della naturalizzazione, la persona interessata, fatti salvi eventuali motivi di estinzione, viene posta dal profilo del diritto degli stranieri nella stessa situazione giuridica in cui si trovava prima della naturalizzazione (consid. 3). Un permesso di domicilio acquisito a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero non si estingue automaticamente con la fine del matrimonio, ma decade unicamente in presenza di circostanze che, in base al diritto degli stranieri, comportano la perdita di tale statuto. In particolare una revoca dell'autorizzazione è ammissibile soltanto se i presupposti specifici posti al riguardo dal diritto degli stranieri risultano adempiuti (consid. 4).