Art. 26 Cost., art. 31 LArm, art. 69 CP, art. 34 OArm 1998; obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi. Riepilogo delle regole previste dalla legislazione sulle armi in merito al sequestro e alla confisca (consid. 2). La legge sulle armi non contiene alcuna base legale che consenta di ordinare la confisca in favore dello Stato del ricavo netto derivante dall'alienazione di oggetti sequestrati e confiscati per ragioni di sicurezza. Se l'oggetto non può più essere restituito o consegnato al proprietario, va verificata la possibilità di procedere ad un'alienazione con consegna del ricavo all'interessato, in quanto ingerenza meno grave nella garanzia della proprietà rispetto alla cessione o alla distruzione senza indennizzo o alla realizzazione in favore dello Stato. Decisivo, a questo proposito, è sapere se gli oggetti in questione possono essere alienati, ovvero se si tratta di beni che dal profilo giuridico possono essere acquistati e posseduti, che hanno un valore venale e che possono essere utilizzati in maniera legale (consid. 2-4).
25. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilungi.S. X. gegen Kantonspolizei Luzern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 26 Cst., art. 31 LArm, art. 69 CP, art. 34 OArm 1998; obligation d'indemniser lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont confisqués. Aperçu des règles de la législation sur les armes concernant le séquestre et la confiscation (consid. 2). La loi sur les armes ne contient pas de base légale permettant à l'Etat de confisquer le produit net de la réalisation d'objets mis sous séquestre ou confisqués pour des raisons de sécurité. Si l'objet ne peut être restitué ou remis à son propriétaire, il y a lieu d'envisager de le réaliser et de verser le produit de vente à l'ayant droit, procédé qui porte une atteinte moins grave à la garantie de la propriété que la remise ou la destruction sans indemnité, ou encore la réalisation au profit de l'Etat. Le point déterminant à cet égard est de savoir si les objets en cause peuvent être réalisés, c'est-à-dire s'il s'agit de biens pouvant être acquis et détenus légalement, ayant une valeur vénale et pouvant être utilisés conformément à la loi (consid. 2-4).
Art. 26 Cost., art. 31 LArm, art. 69 CP, art. 34 OArm 1998; obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi. Riepilogo delle regole previste dalla legislazione sulle armi in merito al sequestro e alla confisca (consid. 2). La legge sulle armi non contiene alcuna base legale che consenta di ordinare la confisca in favore dello Stato del ricavo netto derivante dall'alienazione di oggetti sequestrati e confiscati per ragioni di sicurezza. Se l'oggetto non può più essere restituito o consegnato al proprietario, va verificata la possibilità di procedere ad un'alienazione con consegna del ricavo all'interessato, in quanto ingerenza meno grave nella garanzia della proprietà rispetto alla cessione o alla distruzione senza indennizzo o alla realizzazione in favore dello Stato. Decisivo, a questo proposito, è sapere se gli oggetti in questione possono essere alienati, ovvero se si tratta di beni che dal profilo giuridico possono essere acquistati e posseduti, che hanno un valore venale e che possono essere utilizzati in maniera legale (consid. 2-4).