Art. 19 cpv. 3 LPP e art. 20 OPP 2 (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2004); art. 46 dell'ordinanza 5 settembre 1989 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Canton San Gallo (VVK/SG); entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata. L'art. 46 prima frase della VVK/SG, secondo cui le pretese dei coniugi divorziati si orientano, quanto ai presupposti e all'entità, alle prescrizioni della LPP sulle pretese della donna divorziata, limita il diritto a prestazioni per superstiti alle prestazioni minime giusta la LPP, cioè al 60 % della rendita LPP obbligatoria del defunto ex coniuge (consid. 3). La regola di riduzione dell'art. 20 cpv. 2 OPP 2 - in concreto applicabile sulla base dell'art. 46 seconda frase della VVK/SG - consente il solo computo di quelle prestazioni, che sono provocate, rispettivamente influenzate, dalla morte del coniuge divorziato debitore di un contributo di mantenimento. La rendita di vecchiaia AVS non è pertanto computabile o lo è soltanto nella misura di un eventuale aumento dovuto al decesso (consid. 4).
26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Kanton St. Gallen gegen G. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants. L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3). La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).
Art. 19 cpv. 3 LPP e art. 20 OPP 2 (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2004); art. 46 dell'ordinanza 5 settembre 1989 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Canton San Gallo (VVK/SG); entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata. L'art. 46 prima frase della VVK/SG, secondo cui le pretese dei coniugi divorziati si orientano, quanto ai presupposti e all'entità, alle prescrizioni della LPP sulle pretese della donna divorziata, limita il diritto a prestazioni per superstiti alle prestazioni minime giusta la LPP, cioè al 60 % della rendita LPP obbligatoria del defunto ex coniuge (consid. 3). La regola di riduzione dell'art. 20 cpv. 2 OPP 2 - in concreto applicabile sulla base dell'art. 46 seconda frase della VVK/SG - consente il solo computo di quelle prestazioni, che sono provocate, rispettivamente influenzate, dalla morte del coniuge divorziato debitore di un contributo di mantenimento. La rendita di vecchiaia AVS non è pertanto computabile o lo è soltanto nella misura di un eventuale aumento dovuto al decesso (consid. 4).