Art. 59 e art. 66 cpv. 2 LPGA; art. 24 seg. OPP 2; legittimazione dell'istituto di previdenza a impugnare una decisione di rendita dell'assicuratore infortuni. L'istituto di previdenza, che deve assegnare una rendita d'invalidità all'assicurato, è toccato dalla decisione di rendita dell'assicuratore infortuni in ragione del suo obbligo di accordare delle prestazioni a titolo susseguente e della possibilità di procedere a delle riduzioni a norma degli art. 24 seg. OPP 2; di conseguenza esso è legittimato a ricorrere contro questa decisione al tribunale cantonale nell'interesse della persona assicurata (consid. 4 e 5).
19. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Pensionskasse X., betreffend C. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 59 et art. 66 al. 2 LPGA; art. 24 s. OPP 2; qualité pour recourir de l'institution de prévoyance contre une décision de rente de l'assureur-accidents. L'institution de prévoyance qui doit allouer une rente d'invalidité à l'assuré est touchée par la décision de rente de l'assureur-accidents en raison de son obligation d'accorder des prestations à titre subséquent et de sa faculté de procéder à des réductions selon les art. 24 s. OPP 2. C'est pourquoi elle a qualité pour déférer cette décision au tribunal cantonal dans l'intérêt de l'assuré (consid. 4 et 5).
Art. 59 e art. 66 cpv. 2 LPGA; art. 24 seg. OPP 2; legittimazione dell'istituto di previdenza a impugnare una decisione di rendita dell'assicuratore infortuni. L'istituto di previdenza, che deve assegnare una rendita d'invalidità all'assicurato, è toccato dalla decisione di rendita dell'assicuratore infortuni in ragione del suo obbligo di accordare delle prestazioni a titolo susseguente e della possibilità di procedere a delle riduzioni a norma degli art. 24 seg. OPP 2; di conseguenza esso è legittimato a ricorrere contro questa decisione al tribunale cantonale nell'interesse della persona assicurata (consid. 4 e 5).