Art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005); valutazione del reddito determinante. Ai fini del calcolo del sovraindennizzo di assicurati parzialmente invalidi nell'ambito della previdenza professionale, dal 1° gennaio 2005 non è più ritenuto il solo reddito conseguito effettivamente, ma anche quello ipoteticamente realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile (consid. 2.1). Sussiste la presunzione che il reddito ipoteticamente ancora realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile corrisponda al reddito da invalido stabilito dall'ufficio AI (consid. 4.1.3). Alla persona assicurata deve essere data la possibilità di esprimersi sulle circostanze personali e sulla situazione effettiva del mercato del lavoro rilevante nel caso concreto (consid. 4.2.1). Alla persona assicurata incombe un obbligo di collaborazione (consid. 4.2.2).
10. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse X. gegen A. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2 OPP 2 (selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu imputable. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005 plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible (consid. 2.1). Celui-là est réputé correspondre au revenu d'invalide pris en considération par l'office AI (consid. 4.1.3). La personne assurée a le droit d'être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d'espèce (consid. 4.2.1). Dans ce cadre, elle est tenue de collaborer (consid. 4.2.2).
Art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005); valutazione del reddito determinante. Ai fini del calcolo del sovraindennizzo di assicurati parzialmente invalidi nell'ambito della previdenza professionale, dal 1° gennaio 2005 non è più ritenuto il solo reddito conseguito effettivamente, ma anche quello ipoteticamente realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile (consid. 2.1). Sussiste la presunzione che il reddito ipoteticamente ancora realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile corrisponda al reddito da invalido stabilito dall'ufficio AI (consid. 4.1.3). Alla persona assicurata deve essere data la possibilità di esprimersi sulle circostanze personali e sulla situazione effettiva del mercato del lavoro rilevante nel caso concreto (consid. 4.2.1). Alla persona assicurata incombe un obbligo di collaborazione (consid. 4.2.2).