Perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (art. 237 n. 2 CP); commissione per omissione a seguito della creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 lett. d CP); negligenza (art. 12 cpv. 3 CP); nozione di circolazione pubblica; rapporto di causalità in caso di omissione. Presupposti del reato di perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (consid. 4.1). Nonostante l'esercizio di una determinata attività sia regolato da prescrizioni di sicurezza legali, amministrative o associative, rimane applicabile il principio generale che impone a colui che crea un rischio di intervenire al fine di impedirne la realizzazione. Pertanto, sebbene le leggi che disciplinano la sua attività non l'obblighino ad agire, il funzionario che ha creato un rischio deve adottare le misure necessarie richieste dalle circostanze per prevenire i danni prevedibili (consid. 4.2.1 e 4.2.2). Chi commette un reato per omissione dopo aver creato un rischio ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. d CP commette al contempo una negligenza giusta l'art. 12 cpv. 3 CP, se la sua inazione non risulta dall'accettazione delle conseguenze prevedibili dell'antefatto, bensì da un'inattenzione o da una riprensibile mancanza di sforzi (consid. 4.2.3). Le acque pubbliche ai sensi della LNI costituiscono un'area di circolazione pubblica giusta l'art. 237 CP (consid. 4.3.1). Rapporto di causalità tra un'omissione e l'esposizione a pericolo di persone che prendono parte alla circolazione pubblica (consid. 4.4).
27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause L. contre Ministère public du canton du Valais et consorts (recours en matière pénale)
Entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP); commission par omission ensuite de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP); négligence (art. 12 al. 3 CP); notion de circulation publique; causalité en cas d'omission. Eléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation publique par négligence (consid. 4.1). Lorsque la pratique d'une certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives, le principe général obligeant celui qui a créé un risque à agir pour en prévenir la réalisation continue de s'appliquer. Dès lors, même si les lois régissant son activité ne l'obligent pas à agir, le fonctionnaire qui a créé un risque doit prendre les mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Celui qui reste passif après avoir créé un risque, au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP, commet par là même une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (consid. 4.2.3). Les voies d'eau publiques au sens de la LNI sont des voies de circulation publique au sens de l'art. 237 CP (consid. 4.3.1). Lien de causalité entre une omission et la mise en danger de personnes qui participent à la circulation publique (consid. 4.4).
Perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (art. 237 n. 2 CP); commissione per omissione a seguito della creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 lett. d CP); negligenza (art. 12 cpv. 3 CP); nozione di circolazione pubblica; rapporto di causalità in caso di omissione. Presupposti del reato di perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (consid. 4.1). Nonostante l'esercizio di una determinata attività sia regolato da prescrizioni di sicurezza legali, amministrative o associative, rimane applicabile il principio generale che impone a colui che crea un rischio di intervenire al fine di impedirne la realizzazione. Pertanto, sebbene le leggi che disciplinano la sua attività non l'obblighino ad agire, il funzionario che ha creato un rischio deve adottare le misure necessarie richieste dalle circostanze per prevenire i danni prevedibili (consid. 4.2.1 e 4.2.2). Chi commette un reato per omissione dopo aver creato un rischio ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. d CP commette al contempo una negligenza giusta l'art. 12 cpv. 3 CP, se la sua inazione non risulta dall'accettazione delle conseguenze prevedibili dell'antefatto, bensì da un'inattenzione o da una riprensibile mancanza di sforzi (consid. 4.2.3). Le acque pubbliche ai sensi della LNI costituiscono un'area di circolazione pubblica giusta l'art. 237 CP (consid. 4.3.1). Rapporto di causalità tra un'omissione e l'esposizione a pericolo di persone che prendono parte alla circolazione pubblica (consid. 4.4).