Modifica e soppressione di un trattamento ambulatoriale; perizia. L'autorità d'esecuzione è competente per adeguare un trattamento ambulatoriale in quanto la modifica è conforme allo scopo della misura originariamente pronunciata e la nuova misura si integra nel trattamento determinato dal giudice. Simili provvedimenti devono essere presi sotto forma di decisione (consid. 3.3). Qualora l'autorità d'esecuzione ritenga che la prosecuzione del trattamento ambulatoriale non abbia prospettive di successo, essa deve attestare il suo insuccesso in una decisione suscettibile di impugnazione (cf. art. 63a cpv. 2 lett. b CP). Cresciuta in giudicato questa decisione, spetta al giudice decidere se ordinare l'esecuzione della pena detentiva sospesa (art. 63b cpv. 2 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 63b cpv. 5 CP). Un diverso trattamento ambulatoriale è escluso (consid. 3.4). Dall'art. 56 cpv. 3 CP si evince la necessità di fondare su una perizia le decisioni giusta l'art. 63b cpv. 2 e 5 CP. Se una precedente perizia risulta superata a causa del tempo intercorso dal suo allestimento e delle mutate circostanze, non si può prescindere dall'ordinare una nuova perizia (consid. 4.3).
26. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)
Changement ou suppression des mesures ambulatoires; expertise. L'autorité d'exécution est compétente pour adapter les mesures ambulatoires lorsque la modification correspond au but de la mesure ordonnée originairement et que la nouvelle mesure s'intègre dans le traitement tel qu'il était prévu dans le jugement. Ces prononcés doivent prendre la forme d'une décision (consid. 3.3). Si l'autorité d'exécution considère la poursuite du traitement ambulatoire comme vouée à l'échec, elle constate l'échec du traitement par une décision susceptible de recours (cf. art. 63a al. 2 let. b CP). Une fois que cette décision est entrée en force, il appartient au juge de décider si la peine privative de liberté doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle doit être ordonnée (art. 63b al. 5 CP). Une autre mesure ambulatoire n'entre pas en considération (consid. 3.4). Il résulte de l'art. 56 al. 3 CP que les décisions au sens de l'art. 63b al. 2 et 5 CP doivent reposer sur une expertise. Si, avec le temps, la situation s'est modifiée et qu'une première expertise a perdu de son actualité, une nouvelle expertise est indispensable (consid. 4.3).
Modifica e soppressione di un trattamento ambulatoriale; perizia. L'autorità d'esecuzione è competente per adeguare un trattamento ambulatoriale in quanto la modifica è conforme allo scopo della misura originariamente pronunciata e la nuova misura si integra nel trattamento determinato dal giudice. Simili provvedimenti devono essere presi sotto forma di decisione (consid. 3.3). Qualora l'autorità d'esecuzione ritenga che la prosecuzione del trattamento ambulatoriale non abbia prospettive di successo, essa deve attestare il suo insuccesso in una decisione suscettibile di impugnazione (cf. art. 63a cpv. 2 lett. b CP). Cresciuta in giudicato questa decisione, spetta al giudice decidere se ordinare l'esecuzione della pena detentiva sospesa (art. 63b cpv. 2 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 63b cpv. 5 CP). Un diverso trattamento ambulatoriale è escluso (consid. 3.4). Dall'art. 56 cpv. 3 CP si evince la necessità di fondare su una perizia le decisioni giusta l'art. 63b cpv. 2 e 5 CP. Se una precedente perizia risulta superata a causa del tempo intercorso dal suo allestimento e delle mutate circostanze, non si può prescindere dall'ordinare una nuova perizia (consid. 4.3).