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BGE 134 IV 210

Esigenza di un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale nel reato di truffa; contratto di leasing. Nella truffa il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (principio dell'identità materiale, "Stoffgleichheit"; consid. 5.3). Il prenditore del leasing che, contrariamente al vero, annuncia alla società assicurativa - con cui ha stipulato un'assicurazione casco totale - il furto del proprio veicolo al fine di sottrarsi al pagamento delle rate del leasing dovute al prestatore non si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, ma - eventualmente - di danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP (consid. 5.4).

9 luglio 2017·Volume 134·IV·Dossier: 6B_4/2008·1 visualizzazioni
DE

21. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Exigence de l'identité matérielle de l'enrichissement et du dommage pour la réalisation du crime d'escroquerie; contrat de leasing. Pour que le crime d'escroquerie soit réalisé, il faut que le désavantage patrimonial constituant le dommage corresponde à l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement (principe de l'identité matérielle; consid. 5.3). Le preneur d'un leasing portant sur un véhicule automobile qui adresse une déclaration de vol mensongère à l'assureur casco pour se faire libérer du paiement des redevances périodiques par le donneur ne commet pas le crime d'escroquerie, mais tout au plus le délit d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (consid. 5.4).

IT

Esigenza di un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale nel reato di truffa; contratto di leasing. Nella truffa il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (principio dell'identità materiale, "Stoffgleichheit"; consid. 5.3). Il prenditore del leasing che, contrariamente al vero, annuncia alla società assicurativa - con cui ha stipulato un'assicurazione casco totale - il furto del proprio veicolo al fine di sottrarsi al pagamento delle rate del leasing dovute al prestatore non si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, ma - eventualmente - di danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP (consid. 5.4).

Vedi sentenza: BGE 134 IV 210: Straftaten
BGE 134 IV 210 — Swissrulings