Art. 112 LIFD, art. 98a OG, art. 86 cpv. 2 e art. 130 cpv. 3 LTF; assistenza di altre autorità in favore del fisco; procedura; autorità competenti; portata dell'obbligo di collaborazione. Giurisprudenza in tema di autorità competenti ad esaminare le domande di assistenza in favore del fisco secondo l'art. 112 LIFD (consid. 4.2). Esigenze poste dagli art. 98a OG e 86 cpv. 2 LTF (consid. 4.4). In tale ambito, se un'autorità cantonale ammette la propria competenza, il Tribunale federale deve per ora unicamente verificare che non si sia fondata su un'interpretazione arbitraria del diritto cantonale (consid. 4.5). Portata dell'obbligo di collaborazione in virtù dell'art. 112 LIFD (consid. 6.1). Per quanto concerne la cernita dei documenti vanno applicati per analogia i principi validi in materia di assistenza giudiziaria internazionale, tenendo inoltre conto che nello scambio di informazioni in base all'art. 112 LIFD non si pongono problemi di salvaguardia della sovranità nazionale e che dev'essere garantita un'ampia collaborazione tra le autorità (consid. 6.4 e 6.5).
37. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 112 LIFD, art. 98a OJ, art. 86 al. 2 et art. 130 al. 3 LTF; assistance administrative en faveur des autorités fiscales; procédure; autorités compétentes; portée du devoir de collaborer. Aperçu de la jurisprudence sur la question des autorités compétentes pour examiner les demandes d'assistance en faveur des autorités fiscales selon l'art. 112 LIFD (consid. 4.2). Exigences posées par les art. 98a OJ et 86 al. 2 LTF (consid. 4.4). Lorsqu'une autorité cantonale admet sa compétence, le Tribunal fédéral doit pour l'instant se limiter à examiner si cette décision ne repose pas sur une interprétation arbitraire du droit cantonal (consid. 4.5). Portée du devoir de collaborer en vertu de l'art. 112 LIFD (consid. 6.1). Pour ce qui est du tri des documents, les principes valables en matière d'assistance judiciaire internationale sont applicables par analogie, en tenant compte du fait que les problèmes de sauvegarde de la souveraineté nationale ne se posent pas en relation avec l'échange d'informations sur la base de l'art. 112 LIFD et qu'il convient par ailleurs d'assurer une large collaboration entre les autorités (consid. 6.4 et 6.5).
Art. 112 LIFD, art. 98a OG, art. 86 cpv. 2 e art. 130 cpv. 3 LTF; assistenza di altre autorità in favore del fisco; procedura; autorità competenti; portata dell'obbligo di collaborazione. Giurisprudenza in tema di autorità competenti ad esaminare le domande di assistenza in favore del fisco secondo l'art. 112 LIFD (consid. 4.2). Esigenze poste dagli art. 98a OG e 86 cpv. 2 LTF (consid. 4.4). In tale ambito, se un'autorità cantonale ammette la propria competenza, il Tribunale federale deve per ora unicamente verificare che non si sia fondata su un'interpretazione arbitraria del diritto cantonale (consid. 4.5). Portata dell'obbligo di collaborazione in virtù dell'art. 112 LIFD (consid. 6.1). Per quanto concerne la cernita dei documenti vanno applicati per analogia i principi validi in materia di assistenza giudiziaria internazionale, tenendo inoltre conto che nello scambio di informazioni in base all'art. 112 LIFD non si pongono problemi di salvaguardia della sovranità nazionale e che dev'essere garantita un'ampia collaborazione tra le autorità (consid. 6.4 e 6.5).