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BGE 134 I 56

Carattere discriminatorio di un rifiuto della naturalizzazione fondato sul fatto di portare il velo e di conoscere in modo insufficiente la lingua; art. 8 cpv. 2 e art. 15 Cost. Portata del divieto di discriminazione e della libertà di credo e di coscienza (consid. 4 e 5.1). In considerazione delle insufficienti conoscenze del tedesco e delle istituzioni politiche, il rifiuto della naturalizzazione rispetta la Costituzione, indipendentemente dalla circostanza che la richiedente porti il velo (consid. 3). Il rifiuto della naturalizzazione fondato sulla circostanza che la moglie del richiedente porti il velo come simbolo religioso è idoneo a sfavorire in modo inammissibile il coniuge richiedente, mancando una giustificazione qualificata al riguardo. Il semplice fatto di portare il velo non esprime di per sé un comportamento contrario ai valori dello stato di diritto e democratici (consid. 5.2).

24 giugno 2014·Volume 134·I·Dossier: 1D_11/2007·1 visualizzazioni
DE

7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eheleute K. gegen Gemeinde Birr (subsidiäre Verfassungsbeschwerde)

FR

Caractère discriminatoire d'un refus de naturalisation fondé sur le port du voile et une connaissance insuffisante de la langue; art. 8 al. 2 et art. 15 Cst. Portée de l'interdiction de la discrimination et de la liberté de conscience et de croyance (consid. 4 et 5.1). Compte tenu des connaissances insuffisantes de l'allemand et des institutions politiques, le refus de naturalisation respecte la Constitution, indépendamment du fait que la requérante porte le foulard (consid. 3). Le refus de naturalisation fondé sur le fait que l'épouse du requérant porte le foulard en tant que symbole religieux, est propre à léser l'époux requérant de manière inadmissible, sans pour cela reposer sur un motif juridique suffisant: le simple port du foulard ne traduit pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (consid. 5.2).

IT

Carattere discriminatorio di un rifiuto della naturalizzazione fondato sul fatto di portare il velo e di conoscere in modo insufficiente la lingua; art. 8 cpv. 2 e art. 15 Cost. Portata del divieto di discriminazione e della libertà di credo e di coscienza (consid. 4 e 5.1). In considerazione delle insufficienti conoscenze del tedesco e delle istituzioni politiche, il rifiuto della naturalizzazione rispetta la Costituzione, indipendentemente dalla circostanza che la richiedente porti il velo (consid. 3). Il rifiuto della naturalizzazione fondato sulla circostanza che la moglie del richiedente porti il velo come simbolo religioso è idoneo a sfavorire in modo inammissibile il coniuge richiedente, mancando una giustificazione qualificata al riguardo. Il semplice fatto di portare il velo non esprime di per sé un comportamento contrario ai valori dello stato di diritto e democratici (consid. 5.2).

Vedi sentenza: BGE 134 I 56: Bürgerrecht und Ausländerrecht
BGE 134 I 56 — Swissrulings