Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 9 Cost.; art. 9 LPGA; art. 42 LAI; art. 37 cpv. 3 lett. e, art. 38 OAI; legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3): Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. "L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) è, di principio, materialmente giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2). Nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo (consid. 10.2).
57. Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen G. sowie Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 8 al. 1 et 2, art. 9 Cst.; art. 9 LPGA; art. 42 LAI; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI; loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3): Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. "L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie" ne comprend ni "l'aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie", ni les "soins" ou la "surveillance personnelle". Elle représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome. La concrétisation des cas d'application de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie opérée par l'OFAS (ch. 8050-8052 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004) se révèle matériellement justifiée et ainsi conforme à la loi et à la Constitution (consid. 9). Le ch. 8053 CIIAI ne consacre pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la LHand (consid. 6.2). Dans le cadre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon l'art. 38 al. 1 let. a RAI, il y a lieu de tenir compte de l'aide directe ou indirecte du tiers. Ainsi, la personne qui accompagne l'assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l'assuré n'est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (consid. 10.2).
Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 9 Cost.; art. 9 LPGA; art. 42 LAI; art. 37 cpv. 3 lett. e, art. 38 OAI; legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3): Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. "L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) è, di principio, materialmente giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2). Nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo (consid. 10.2).