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BGE 133 III 167

Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari. Fondazione costituita nel 1922 che esclude le donne dalla cerchia dei beneficiari dal momento in cui si sposano e cambiano cognome. Tenuto conto della successiva evoluzione del diritto matrimoniale e dell'iscrizione nella Costituzione federale del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (art. 8 Cost.), il fine di questa fondazione dev'essere modificato perché sarebbe oggettivamente cambiato (art. 86 CC) o perché sarebbe divenuto illecito o immorale (art. 88 cpv. 2 CC)? Le condizioni per una modifica secondo l'art. 86 CC non sono realizzate, mancando un cambiamento oggettivo del carattere e dell'effetto del fine originario della fondazione (consid. 3). L'art. 335 cpv. 1 CC non dev'essere interpretato conformemente al principio dell'uguaglianza fra uomo e donna garantito dall'art. 8 Cost. (consid. 4.2). Le clausole d'esclusione contestate non risultano né immorali né illecite, poiché il diritto vigente conferisce al fondatore una libertà che gli permette, alla stregua di un testatore, di limitare la cerchia dei destinatari a un gruppo specifico di membri della sua famiglia (consid. 4.3).

26 agosto 2018·Volume 133·III·Dossier: 5C.68/2006·1 visualizzazioni
DE

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Caisse de famille X. contre A.Y. (recours en réforme)

FR

Fondations de famille (art. 335 CC); limitation du cercle des bénéficiaires. Fondation constituée en 1922 et excluant les femmes du cercle de ses bénéficiaires dès qu'elles se marient et changent de nom. Compte tenu de l'évolution subséquente du droit matrimonial et de l'inscription dans la Constitution fédérale du principe de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 Cst.), le but de cette fondation doit-il être modifié parce qu'il aurait objectivement changé (art. 86 CC) ou parce qu'il serait devenu illicite ou contraire aux moeurs (art. 88 al. 2 CC)? Les conditions d'une modification selon l'art. 86 CC ne sont pas réalisées, faute de changement objectif du caractère et de la portée du but primitif de la fondation (consid. 3). L'art. 335 al. 1 CC n'a pas à être interprété conformément au principe de l'égalité entre homme et femme garanti par l'art. 8 Cst. (consid. 4.2). Les clauses d'exclusion incriminées ne s'avèrent ni contraires aux moeurs ni illicites, le droit en vigueur conférant au fondateur une liberté qui lui permet, à l'instar du testateur, de limiter le cercle des destinataires à un groupe déterminé de membres de sa famille (consid. 4.3).

IT

Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari. Fondazione costituita nel 1922 che esclude le donne dalla cerchia dei beneficiari dal momento in cui si sposano e cambiano cognome. Tenuto conto della successiva evoluzione del diritto matrimoniale e dell'iscrizione nella Costituzione federale del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (art. 8 Cost.), il fine di questa fondazione dev'essere modificato perché sarebbe oggettivamente cambiato (art. 86 CC) o perché sarebbe divenuto illecito o immorale (art. 88 cpv. 2 CC)? Le condizioni per una modifica secondo l'art. 86 CC non sono realizzate, mancando un cambiamento oggettivo del carattere e dell'effetto del fine originario della fondazione (consid. 3). L'art. 335 cpv. 1 CC non dev'essere interpretato conformemente al principio dell'uguaglianza fra uomo e donna garantito dall'art. 8 Cost. (consid. 4.2). Le clausole d'esclusione contestate non risultano né immorali né illecite, poiché il diritto vigente conferisce al fondatore una libertà che gli permette, alla stregua di un testatore, di limitare la cerchia dei destinatari a un gruppo specifico di membri della sua famiglia (consid. 4.3).

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