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BGE 133 II 450

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (ordinanza sui Taliban; RS 946.203). Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la reiezione dell'istanza di stralcio dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban (consid. 2). La Svizzera è vincolata alle decisioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 3-6), nella misura in cui esse - come nel caso di specie - non violino le norme imperative del diritto internazionale pubblico (ius cogens; consid. 7). La Svizzera non è quindi abilitata a stralciare di propria iniziativa il ricorrente dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban; a tale scopo è prevista una particolare procedura di delisting da parte del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 8). La Svizzera deve appoggiare il ricorrente in questa procedura (consid. 9). Interpretazione conforme alla Costituzione del divieto di entrata e di transito in Svizzera e relative deroghe secondo l'art. 4a dell'ordinanza sui Taliban (consid. 10).

29 luglio 2018·Volume 133·II·Dossier: 1A.45/2007·1 visualizzazioni
DE

40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Nada gegen seco, Staatssekretariat für Wirtschaft, sowie Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "Al-Qaïda" ou aux Taliban (ordonnance sur les Taliban; RS 946.203). Recevabilité du recours de droit administratif contre le rejet d'une demande de radiation d'un nom figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur les Taliban (consid. 2). La Suisse est liée par les décisions de sanction prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies (consid. 3-6), pour autant qu'elles ne violent pas, comme c'est le cas en l'espèce, les normes impératives du droit international (ius cogens; consid. 7). La Suisse n'est par conséquent pas autorisée à radier d'office le recourant de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les Taliban; une procédure particulière de delisting est prévue à cet effet par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (consid. 8). La Suisse doit soutenir le recourant dans cette procédure (consid. 9). Interprétation conforme à la Constitution de l'interdiction d'entrer en Suisse et de transiter par la Suisse au sens de l'art. 4a de l'ordonnance sur les Taliban et des dérogations à cette interdiction (consid. 10).

IT

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (ordinanza sui Taliban; RS 946.203). Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la reiezione dell'istanza di stralcio dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban (consid. 2). La Svizzera è vincolata alle decisioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 3-6), nella misura in cui esse - come nel caso di specie - non violino le norme imperative del diritto internazionale pubblico (ius cogens; consid. 7). La Svizzera non è quindi abilitata a stralciare di propria iniziativa il ricorrente dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban; a tale scopo è prevista una particolare procedura di delisting da parte del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 8). La Svizzera deve appoggiare il ricorrente in questa procedura (consid. 9). Interpretazione conforme alla Costituzione del divieto di entrata e di transito in Svizzera e relative deroghe secondo l'art. 4a dell'ordinanza sui Taliban (consid. 10).

Vedi sentenza: BGE 133 II 450: Grundrecht
BGE 133 II 450 — Swissrulings