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BGE 133 II 331

Revoca della licenza di condurre svizzera a seguito della violazione di norme della circolazione commessa all'estero; base legale (art. 164 e 182 Cost.; art. 16 segg., 57 e 106 LCStr; art. 34 OAC; Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore). Mancando la necessaria base legale, una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale perpetrate all'estero è inammissibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5-8). Non può fondarsi né sul principio della territorialità né sul principio degli effetti ("Auswirkungsprinzip"; consid. 6.1 e 6.2). La legge in senso formale (LCStr) non contiene nessuna base sufficientemente chiara, né secondo il suo tenore letterale né secondo il suo senso e il suo scopo (consid. 6.3 e 6.4). In particolare, non contiene nessuna disposizione sufficientemente precisa per qualificare la revoca a scopo di ammonimento come una misura di natura preventiva e educativa ordinata per la sicurezza della circolazione (consid. 6.4.2). Per motivi afferenti il diritto costituzionale, l'art. 34 OAC (art. 30 cpv. 4 vOAC) non può costituire una base legale (consid. 7). La Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore non costituisce una base sufficiente per ordinare una revoca a scopo di ammonimento per un'infrazione commessa all'estero sul territorio di una parte contraente (consid. 8). Per contro, tenuto conto del chiaro scopo che emerge dalla legge in senso formale (art. 16d LCStr), la revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida (revoca a scopo di sicurezza) può essere pronunciata anche per fattispecie che si verificano all'estero (consid. 9.1). Ciò vale pure per la revoca della licenza di condurre in caso di inadempienza dei presupposti legali nonché in caso di inosservanza di limitazioni e obblighi ai quali il rilascio era stato subordinato (consid. 9.2).

9 luglio 2017·Volume 133·II·Dossier: 6A.106/2006·1 visualizzazioni
DE

29. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Retrait du permis de conduire suisse consécutif à une violation des règles de la circulation routière commise à l'étranger; base légale (art. 164 et 182 Cst.; art. 16 ss, 57 et 106 LCR; art. 34 OAC; Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur). Faute d'une base légale suffisante, un retrait d'admonestation du permis de conduire pour une infraction aux règles de la circulation commise à l'étranger n'est pas admissible (changement de jurisprudence; consid. 5-8). On ne peut se fonder ni sur le principe de la territorialité ni sur celui des effets ("Auswirkungsprinzip"; consid. 6.1 et 6.2). La loi formelle (LCR) ne contient pas de base suffisamment claire, ni d'après son texte ni au regard de son sens et de son but (consid. 6.3 et 6.4). En particulier, font défaut des dispositions suffisamment précises permettant de qualifier le retrait d'admonestation comme une mesure tendant à garantir la sécurité du trafic et présentant un aspect éducatif et préventif (consid. 6.4.2). Pour des motifs de droit constitutionnel, l'art. 34 OAC (art. 30 al. 4 aOAC) ne peut constituer une base légale (consid. 7). La Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire les véhicules à moteur ne constitue pas une base suffisante pour prononcer un retrait d'admonestation en raison d'un acte commis à l'étranger, sur un territoire soumis à la souveraineté d'une partie contractante (consid. 8). En revanche, un retrait du permis peut être ordonné en raison d'une inaptitude à la conduite (retrait de sécurité) également à l'occasion de faits qui se sont produits à l'étranger. Le but clairement défini dans la loi formelle (art. 16d LCR) le permet (consid. 9.1). Cela vaut également pour le retrait prononcé lorsque les conditions légales ne sont plus remplies et lorsque les restrictions et obligations imposées lors de la délivrance n'ont pas été observées (consid. 9.2).

IT

Revoca della licenza di condurre svizzera a seguito della violazione di norme della circolazione commessa all'estero; base legale (art. 164 e 182 Cost.; art. 16 segg., 57 e 106 LCStr; art. 34 OAC; Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore). Mancando la necessaria base legale, una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per infrazioni alle prescrizioni della circolazione stradale perpetrate all'estero è inammissibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5-8). Non può fondarsi né sul principio della territorialità né sul principio degli effetti ("Auswirkungsprinzip"; consid. 6.1 e 6.2). La legge in senso formale (LCStr) non contiene nessuna base sufficientemente chiara, né secondo il suo tenore letterale né secondo il suo senso e il suo scopo (consid. 6.3 e 6.4). In particolare, non contiene nessuna disposizione sufficientemente precisa per qualificare la revoca a scopo di ammonimento come una misura di natura preventiva e educativa ordinata per la sicurezza della circolazione (consid. 6.4.2). Per motivi afferenti il diritto costituzionale, l'art. 34 OAC (art. 30 cpv. 4 vOAC) non può costituire una base legale (consid. 7). La Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore non costituisce una base sufficiente per ordinare una revoca a scopo di ammonimento per un'infrazione commessa all'estero sul territorio di una parte contraente (consid. 8). Per contro, tenuto conto del chiaro scopo che emerge dalla legge in senso formale (art. 16d LCStr), la revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida (revoca a scopo di sicurezza) può essere pronunciata anche per fattispecie che si verificano all'estero (consid. 9.1). Ciò vale pure per la revoca della licenza di condurre in caso di inadempienza dei presupposti legali nonché in caso di inosservanza di limitazioni e obblighi ai quali il rilascio era stato subordinato (consid. 9.2).

Vedi sentenza: 6A.106/2006: Strassenbau und Strassenverkehr
BGE 133 II 331 — Swissrulings