Art. 5 LPar; diritti conferiti alla persona vittima di una discriminazione; procedura applicabile alle pretese di risarcimento del danno fondate sulla LPar. La persona lesa da una discriminazione può far valere i diritti specifici dell'art. 5 cpv. 1 a 4 LPar e, cumulativamente, le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale riservate all'art. 5 cpv. 5 LPar. Questa riserva non tende ad assoggettare queste ultime pretese a una procedura differente. Esse hanno infatti il medesimo fondamento dei diritti elencati ai capoversi da 1 a 4, cosicché la parte lesa deve poter far valere tutte queste pretese nell'ambito della procedura aperta avverso la decisione discriminatoria. Questa soluzione è conforme allo spirito della legge e s'impone anche per ragioni di economia procedurale (consid. 5.3). La circostanza di rinviare la persona lesa a far valere le sue pretese di risarcimento del danno dinanzi a un'altra autorità costituisce inoltre un'applicazione arbitraria delle regole di procedura cantonale applicabili nella fattispecie (consid. 5.2 e 5.4).
23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Université de Genève ainsi que Tribunal administratif du canton de Genève (recours en matière de droit public)
Art. 5 LEg; droits conférés à la personne victime d'une discrimination; procédure applicable aux prétentions en dommages-intérêts fondées sur la LEg. La personne lésée par une discrimination peut faire valoir les droits spécifiques de l'art. 5 al. 1 à 4 LEg et, cumulativement, les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 5 al. 5 LEg. Cette réserve ne tend pas à soumettre ces dernières prétentions à une procédure différente. Elles ont en effet le même fondement que les droits énoncés aux alinéas 1 à 4, si bien que le lésé doit pouvoir faire valoir toutes ces prétentions dans la procédure ouverte contre la décision discriminatoire. Cette solution est conforme à l'esprit de la loi et s'impose également du point de vue de l'économie de procédure (consid. 5.3). Le fait de renvoyer le lésé à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant une autre autorité constitue en outre une application arbitraire des règles de procédure cantonale applicables en l'espèce (consid. 5.2 et 5.4).
Art. 5 LPar; diritti conferiti alla persona vittima di una discriminazione; procedura applicabile alle pretese di risarcimento del danno fondate sulla LPar. La persona lesa da una discriminazione può far valere i diritti specifici dell'art. 5 cpv. 1 a 4 LPar e, cumulativamente, le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale riservate all'art. 5 cpv. 5 LPar. Questa riserva non tende ad assoggettare queste ultime pretese a una procedura differente. Esse hanno infatti il medesimo fondamento dei diritti elencati ai capoversi da 1 a 4, cosicché la parte lesa deve poter far valere tutte queste pretese nell'ambito della procedura aperta avverso la decisione discriminatoria. Questa soluzione è conforme allo spirito della legge e s'impone anche per ragioni di economia procedurale (consid. 5.3). La circostanza di rinviare la persona lesa a far valere le sue pretese di risarcimento del danno dinanzi a un'altra autorità costituisce inoltre un'applicazione arbitraria delle regole di procedura cantonale applicabili nella fattispecie (consid. 5.2 e 5.4).