Possibilità per i comuni di emanare norme di diritto edilizio e di pianificazione del territorio concernenti impianti di telefonia mobile. La protezione dalle immissioni di impianti di telefonia mobile è disciplinata in maniera esaustiva dall'ORNI; in tale ambito non rimane spazio per il diritto cantonale o comunale (consid. 5.2). Per contro, disposizioni di pianificazione locale, che servono altri interessi di quelli del diritto sulla protezione dell'ambiente, sono di massima possibili, in quanto vengano rispettati gli obiettivi della legislazione sulle telecomunicazioni (consid. 5.3).
7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. gegen Swisscom Mobile SA, Munizipalgemeinde Zermatt und Staatsrat des Kantons Wallis sowie Kantonsgericht Wallis (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Possibilités pour les communes d'édicter des prescriptions d'aménagement du territoire et de police des constructions concernant des installations de téléphonie mobile. La protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile est réglée de manière exhaustive dans l'ORNI; dans ce domaine, il ne reste aucune place pour le droit cantonal ou communal (consid. 5.2). En revanche, les prescriptions d'aménagement local du territoire qui servent d'autres intérêts que ceux du droit de l'environnement sont en principe admissibles pour autant qu'elles respectent les objectifs de la législation sur les télécommunications (consid. 5.3).
Possibilità per i comuni di emanare norme di diritto edilizio e di pianificazione del territorio concernenti impianti di telefonia mobile. La protezione dalle immissioni di impianti di telefonia mobile è disciplinata in maniera esaustiva dall'ORNI; in tale ambito non rimane spazio per il diritto cantonale o comunale (consid. 5.2). Per contro, disposizioni di pianificazione locale, che servono altri interessi di quelli del diritto sulla protezione dell'ambiente, sono di massima possibili, in quanto vengano rispettati gli obiettivi della legislazione sulle telecomunicazioni (consid. 5.3).