Art. 8 cpv. 1, 49 cpv. 1, 127 cpv. 2 Cost.; art. 88 OG; costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo; questioni di ammissibilità; conseguenze dell'incostituzionalità accertata. Legittimazione ad impugnare tariffe fiscali mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 2). Inammissibilità di una limitazione dell'impugnazione a singole posizioni o parti della tariffa (consid. 3). Principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.; consid. 4). Autonomia dei cantoni nella fissazione delle tariffe (consid. 5). Principi impositivi previsti all'art. 127 cpv. 2 Cost. e loro significato per i cantoni (consid. 6). Principio dell'imposizione secondo la capacità economica quale concetto generale che necessita di essere concretizzato (consid. 7.1 e 7.2); principio dell'imposizione secondo la capacità economica dal punto di vista della scienza finanziaria (consid. 7.3); concretizzazione del principio dell'imposizione secondo la capacità economica nel contesto dell'ordinamento giuridico (consid. 7.4). Tariffe fiscali progressive, proporzionali e degressive (consid. 8.1). Esigenze che il principio dell'imposizione secondo la capacità economica pone per la fissazione delle tariffe e potere cognitivo del Tribunale federale nella verifica delle tariffe fiscali (consid. 8.2). Tariffe degressive in particolare (consid. 8.3). La nuova tariffa per le imposte sul reddito del Cantone di Obvaldo è contraria al precetto generale di uguaglianza e al principio dell'imposizione secondo la capacità economica (consid. 9). Né ragioni di concorrenza fiscale (consid. 10) né altri obiettivi di natura fiscale o extra-fiscale (consid. 11) permettono di porre rimedio alla violazione costituzionale. Giudizio analogo riguardo alla nuova tariffa per le imposte sulla sostanza del Cantone di Obvaldo (consid. 12). Conseguenze della violazione costituzionale accertata (consid. 13).
24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Halter-Durrer und Mitb. gegen Kanton Obwalden (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 8 al. 1, 49 al. 1, 127 al. 2 Cst.; art. 88 OJ; constitutionnalité des barèmes fiscaux dégressifs établis dans le canton d'Obwald; questions de recevabilité; conséquences de l'inconstitutionnalité constatée. Qualité pour contester des barèmes fiscaux par la voie du recours de droit public (consid. 2). Il n'est pas admissible de limiter la contestation à certaines positions ou parties des barèmes mis en cause (consid. 3). Principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.; consid. 4). Autonomie tarifaire des cantons (consid. 5). Principes d'imposition de l'art. 127 al. 2 Cst. et leur importance pour les cantons (consid. 6). Principe de l'imposition selon la capacité économique comme concept général devant être concrétisé (consid. 7.1 et 7.2); ce principe vu sous son angle économique (consid. 7.3) et sa concrétisation dans l'ordre juridique (consid. 7.4). Barèmes fiscaux progressifs, proportionnels et dégressifs (consid. 8.1). Exigences découlant du principe de la capacité économique pour fixer les barèmes et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière (consid. 8.2). Cas des barèmes dégressifs (consid. 8.3). Le nouveau barème d'imposition des revenus du canton d'Obwald est contraire aux principes de l'égalité et de l'imposition selon la capacité économique (consid. 9). Ni des motifs de concurrence fiscale (consid. 10), ni d'autres buts de nature fiscale ou non (consid. 11) ne permettent de remédier à l'atteinte constitutionnelle. Cette appréciation vaut aussi pour le nouveau barème d'imposition de la fortune du canton d'Obwald (consid. 12). Conséquences de la violation constitutionnelle constatée (consid. 13).
Art. 8 cpv. 1, 49 cpv. 1, 127 cpv. 2 Cost.; art. 88 OG; costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo; questioni di ammissibilità; conseguenze dell'incostituzionalità accertata. Legittimazione ad impugnare tariffe fiscali mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 2). Inammissibilità di una limitazione dell'impugnazione a singole posizioni o parti della tariffa (consid. 3). Principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.; consid. 4). Autonomia dei cantoni nella fissazione delle tariffe (consid. 5). Principi impositivi previsti all'art. 127 cpv. 2 Cost. e loro significato per i cantoni (consid. 6). Principio dell'imposizione secondo la capacità economica quale concetto generale che necessita di essere concretizzato (consid. 7.1 e 7.2); principio dell'imposizione secondo la capacità economica dal punto di vista della scienza finanziaria (consid. 7.3); concretizzazione del principio dell'imposizione secondo la capacità economica nel contesto dell'ordinamento giuridico (consid. 7.4). Tariffe fiscali progressive, proporzionali e degressive (consid. 8.1). Esigenze che il principio dell'imposizione secondo la capacità economica pone per la fissazione delle tariffe e potere cognitivo del Tribunale federale nella verifica delle tariffe fiscali (consid. 8.2). Tariffe degressive in particolare (consid. 8.3). La nuova tariffa per le imposte sul reddito del Cantone di Obvaldo è contraria al precetto generale di uguaglianza e al principio dell'imposizione secondo la capacità economica (consid. 9). Né ragioni di concorrenza fiscale (consid. 10) né altri obiettivi di natura fiscale o extra-fiscale (consid. 11) permettono di porre rimedio alla violazione costituzionale. Giudizio analogo riguardo alla nuova tariffa per le imposte sulla sostanza del Cantone di Obvaldo (consid. 12). Conseguenze della violazione costituzionale accertata (consid. 13).