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BGE 132 V 387

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 8 OPGA: Diritto di consultare gli atti. Violazione del diritto di essere sentito in procedura di opposizione, sanatoria del vizio in procedura giudiziaria. (consid. 5) Una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti. (consid. 6.2) Spetta in primo luogo all'autorità, nella cui sfera di competenza si trovano gli atti, a decidere sulla domanda di consultazione degli stessi. Nella procedura di ricorso, si tratta dell'autorità cantonale di ricorso. (consid. 6.3)

29 novembre 2020·Volume 132·V·Dossier: I 193/04·1 visualizzazioni
DE

45. Auszug aus dem Urteil i.S. IV-Stelle Bern gegen Z. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 8 OPGA: Droit de consulter le dossier. Violation du droit d'être entendu en procédure d'opposition, réparation dans la procédure devant le tribunal. (consid. 5) Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose que les intéressés soient informés lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier. (consid. 6.2) C'est d'abord à l'autorité dans le domaine de compétence duquel les actes se trouvent, qu'il appartient de statuer sur la demande de consultation du dossier. Dans la procédure de recours, il s'agit de l'autorité cantonale de recours. (consid. 6.3)

IT

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 8 OPGA: Diritto di consultare gli atti. Violazione del diritto di essere sentito in procedura di opposizione, sanatoria del vizio in procedura giudiziaria. (consid. 5) Una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti. (consid. 6.2) Spetta in primo luogo all'autorità, nella cui sfera di competenza si trovano gli atti, a decidere sulla domanda di consultazione degli stessi. Nella procedura di ricorso, si tratta dell'autorità cantonale di ricorso. (consid. 6.3)

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BGE 132 V 387 — Swissrulings