Art. 13 cpv. 2 e art. 73 LPP: Interpretazione e applicazione di disposizioni regolamentari nella previdenza più estesa in caso di rinuncia a una riduzione delle rendite in occasione di un pensionamento anticipato. Nell'applicare una disposizione regolamentare che gli riserva una condizione potestativa, il datore di lavoro deve lasciarsi guidare da criteri oggettivi, dai principi della previdenza professionale e dalle esigenze minime in uno stato di diritto (divieto d'arbitrio, uguaglianza di trattamento). (consid. 5.2.6)
16. Auszug aus dem Urteil i.S. S. gegen Personalversicherung der Firma X. und Kantonsgericht Basel-Landschaft
Art. 13 al. 2 et art. 73 LPP: Interprétation et application de dispositions réglementaires dans le domaine de la prévoyance plus étendue en cas de renonciation à une réduction des rentes lors d'une retraite anticipée. Lorsqu'il applique une disposition réglementaire qui prévoit une condition potestative, l'employeur doit se laisser guider par des critères objectifs, les principes de la prévoyance professionnelle et les exigences minimales de droit public (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement). (consid. 5.2.6)
Art. 13 cpv. 2 e art. 73 LPP: Interpretazione e applicazione di disposizioni regolamentari nella previdenza più estesa in caso di rinuncia a una riduzione delle rendite in occasione di un pensionamento anticipato. Nell'applicare una disposizione regolamentare che gli riserva una condizione potestativa, il datore di lavoro deve lasciarsi guidare da criteri oggettivi, dai principi della previdenza professionale e dalle esigenze minime in uno stato di diritto (divieto d'arbitrio, uguaglianza di trattamento). (consid. 5.2.6)