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BGE 132 IV 49

Art. 217 e 29 CP; trascuranza degli obblighi di mantenimento; inizio del termine per sporgere querela. Un datore di lavoro che, contrariamente a quanto giudiziariamente fissato in sede civile, omette di trattenere dal salario di un suo impiegato la parte spettante alla moglie di quest'ultimo a titolo di contributo alimentare, si rende soggettivamente complice di trascuranza degli obblighi di mantenimento a condizione che conosca l'intenzione delittuosa del suo impiegato, il quale deve pertanto avere già deciso di non versare gli alimenti alla moglie (consid. 1). La trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente. Di conseguenza il termine per sporgere querela - analogamente al termine di prescrizione (art. 71 lett. c CP) - inizia a decorrere solo al momento dell'ultima inadempienza colpevole (consid. 3.1). Nei confronti di colui che partecipa accessoriamente all'infrazione il termine per sporgere querela inizia a decorrere soltanto quando l'avente diritto conosce l'autore in quanto tale (consid. 3.2).

19 luglio 2020·Volume 132·IV·Dossier: 6S.275/2005·1 visualizzazioni
DE

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A.B. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

FR

Art. 217 et 29 CP; violation d'une obligation d'entretien; point de départ du délai de plainte. Un employeur, qui, contrairement à une décision civile, n'opère pas la retenue due à l'épouse sur le salaire du mari, se rend subjectivement complice d'une violation d'obligation d'entretien s'il connaît l'intention délictueuse de son employé, qui doit donc déjà avoir pris la décision de ne pas verser les aliments à son épouse (consid. 1). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, de sorte que le délai de plainte - par analogie avec le délai de prescription (art. 71 let. c CP) - ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (consid. 3.1). Le délai de plainte ne commence à courir contre le participant accessoire que lorsque l'ayant droit connaît l'auteur principal (consid. 3.2).

IT

Art. 217 e 29 CP; trascuranza degli obblighi di mantenimento; inizio del termine per sporgere querela. Un datore di lavoro che, contrariamente a quanto giudiziariamente fissato in sede civile, omette di trattenere dal salario di un suo impiegato la parte spettante alla moglie di quest'ultimo a titolo di contributo alimentare, si rende soggettivamente complice di trascuranza degli obblighi di mantenimento a condizione che conosca l'intenzione delittuosa del suo impiegato, il quale deve pertanto avere già deciso di non versare gli alimenti alla moglie (consid. 1). La trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente. Di conseguenza il termine per sporgere querela - analogamente al termine di prescrizione (art. 71 lett. c CP) - inizia a decorrere solo al momento dell'ultima inadempienza colpevole (consid. 3.1). Nei confronti di colui che partecipa accessoriamente all'infrazione il termine per sporgere querela inizia a decorrere soltanto quando l'avente diritto conosce l'autore in quanto tale (consid. 3.2).

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BGE 132 IV 49 — Swissrulings