Skip to content
BGE 132 III 689

Art. 679 CC, legittimazione passiva del superficiario e del proprietario del fondo gravato in caso di danni causati a un fondo vicino; art. 667 cpv. 1 CC, onere della prova dell'estensione verticale della proprietà fondiaria. Il titolare di un diritto reale limitato su un fondo, che con il suo comportamento nell'esercitare il suo potere di fatto su questo fondo eccede nel suo diritto, risponde sulla base dell'art. 679 CC del danno causato a un fondo vicino (ricapitolazione della giurisprudenza; consid. 2.2). Quando la responsabilità del titolare di un diritto di superficie è in questo modo riconosciuta, il proprietario del fondo vicino non può rivolgersi anche al proprietario del fondo gravato, nella misura in cui questi non ha alcun influsso sul modo in cui il superficiario esercita il suo potere di fatto sul fondo (consid. 2.3). Applicazione al caso concreto (consid. 2.4 e 2.5). Estensione verticale della proprietà fondiaria (ricapitolazione della giurisprudenza; consid. 4.2). Incombe al proprietario fondiario di provare di avere un interesse degno di protezione all'esercizio del suo diritto di proprietà sul sottosuolo considerato, e non a colui che contesta l'interesse del proprietario provare che tale interesse non esiste (consid. 4.3). Applicazione al caso concreto (consid. 4.4).

9 luglio 2017·Volume 132·III·Dossier: 5C.10/2005·1 visualizzazioni
DE

82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause C. et Commune de Lausanne contre A. Assurances (recours en réforme)

FR

Art. 679 CC, qualité pour défendre du superficiaire ainsi que du propriétaire du fonds de base en cas de dommage causé à un fonds voisin; art. 667 al. 1 CC, fardeau de la preuve de l'extension verticale de la propriété foncière. Le titulaire d'un droit réel restreint sur un bien-fonds qui cause par son propre comportement, en excédant son droit dans l'exercice de sa maîtrise de fait sur ce fonds, un dommage à un fonds voisin en répond sur la base de l'art. 679 CC (rappel de la jurisprudence; consid. 2.2). Lorsque la responsabilité du titulaire d'un droit de superficie est ainsi engagée, le propriétaire voisin ne peut rechercher aussi le propriétaire du fonds de base, dans la mesure où celui-ci n'a aucune influence sur la manière dont s'exerce la maîtrise de fait du superficiaire sur le bien-fonds (consid. 2.3). Application au cas d'espèce (consid. 2.4 et 2.5). Extension verticale de la propriété foncière (rappel de la jurisprudence; consid. 4.2). Il incombe au propriétaire foncier de prouver qu'il a un intérêt digne de protection à l'exercice de son droit de propriété sur le sous-sol considéré, et non à celui qui conteste l'intérêt du propriétaire de prouver que cet intérêt n'existe pas (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 4.4).

IT

Art. 679 CC, legittimazione passiva del superficiario e del proprietario del fondo gravato in caso di danni causati a un fondo vicino; art. 667 cpv. 1 CC, onere della prova dell'estensione verticale della proprietà fondiaria. Il titolare di un diritto reale limitato su un fondo, che con il suo comportamento nell'esercitare il suo potere di fatto su questo fondo eccede nel suo diritto, risponde sulla base dell'art. 679 CC del danno causato a un fondo vicino (ricapitolazione della giurisprudenza; consid. 2.2). Quando la responsabilità del titolare di un diritto di superficie è in questo modo riconosciuta, il proprietario del fondo vicino non può rivolgersi anche al proprietario del fondo gravato, nella misura in cui questi non ha alcun influsso sul modo in cui il superficiario esercita il suo potere di fatto sul fondo (consid. 2.3). Applicazione al caso concreto (consid. 2.4 e 2.5). Estensione verticale della proprietà fondiaria (ricapitolazione della giurisprudenza; consid. 4.2). Incombe al proprietario fondiario di provare di avere un interesse degno di protezione all'esercizio del suo diritto di proprietà sul sottosuolo considerato, e non a colui che contesta l'interesse del proprietario provare che tale interesse non esiste (consid. 4.3). Applicazione al caso concreto (consid. 4.4).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 132 III 689 — Swissrulings