Art. 84 cpv. 1 lett. c., art. 86 cpv. 1 e art. 88 OG; art. 3, 23 e n. 6 della riserva all'art. 23 della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale; art. 170 CC. Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali; cognizione del Tribunale federale (consid. 1). Ratifica del trattato da parte della Svizzera; la procedura probatoria negli USA; la riserva ai sensi dell'art. 23 della Convenzione concernente il rifiuto di eseguire rogatorie aventi per oggetto una procedura di "pre-trial discovery" (consid. 2). L'obbligo d'informazione fra coniugi ai sensi dell'art. 170 CC, fondato sul diritto materiale, non può essere paragonato alla procedura di raccolta delle prove del diritto processuale statunitense (consid. 4.2). Se l'atto rogatorio non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della Convenzione, l'autorità di esecuzione non è obbligata a procedere spontaneamente a investigazioni (consid. 4.3.1).
36. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen Bank C. und Obergericht des Kantons Zürich (Staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 84 al. 1 let. c, art. 86 al. 1 et art. 88 OJ; art. 3, 23 et ch. 6 de la réserve à l'art. 23 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale; art. 170 CC. Recevabilité du recours de droit public pour violation de traités internationaux; cognition du Tribunal fédéral (consid. 1). Ratification de la convention par la Suisse; procédure probatoire aux Etats-Unis; réserve selon l'art. 23 de la convention quant au refus d'une commission rogatoire présentée sur la base d'une procédure dite de "pre-trial discovery" (consid. 2). Le devoir de renseigner entre époux, fondé sur le droit matériel, prévu par l'art. 170 CC n'est pas comparable à la procédure du droit américain visant à rassembler les preuves (consid. 4.2). Lorsque la requête ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 3 al. 1 let. c de la convention, l'autorité requise n'est pas tenue d'entreprendre spontanément des investigations (consid. 4.3.1).
Art. 84 cpv. 1 lett. c., art. 86 cpv. 1 e art. 88 OG; art. 3, 23 e n. 6 della riserva all'art. 23 della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale; art. 170 CC. Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali; cognizione del Tribunale federale (consid. 1). Ratifica del trattato da parte della Svizzera; la procedura probatoria negli USA; la riserva ai sensi dell'art. 23 della Convenzione concernente il rifiuto di eseguire rogatorie aventi per oggetto una procedura di "pre-trial discovery" (consid. 2). L'obbligo d'informazione fra coniugi ai sensi dell'art. 170 CC, fondato sul diritto materiale, non può essere paragonato alla procedura di raccolta delle prove del diritto processuale statunitense (consid. 4.2). Se l'atto rogatorio non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della Convenzione, l'autorità di esecuzione non è obbligata a procedere spontaneamente a investigazioni (consid. 4.3.1).