Skip to content
BGE 132 III 257

Art. 328 CO, art. 6 LL; obbligo di assistenza del datore di lavoro; protezione della salute del lavoratore. Estensione dei doveri di protezione a carico del datore di lavoro, derivanti dall'obbligo di assistenza nonché dalle disposizioni di diritto pubblico (consid. 5). Il datore di lavoro disattende il suo dovere di assistenza qualora non adotti i provvedimenti necessari alla tutela della salute del lavoratore, nonostante ciò sia possibile secondo lo stato della tecnica e l'insieme delle circostanze consenta equamente di pretenderlo (consid. 6).

25 giugno 2014·Volume 132·III·Dossier: 4C.354/2005·1 visualizzazioni
DE

30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. AG (Berufung)

FR

Art. 328 CO, art. 6 LTr; devoir d'assistance de l'employeur; protection de la santé du travailleur. Etendue du devoir de protection qui découle, pour l'employeur, de son devoir d'assistance ainsi que des dispositions de droit public (consid. 5). L'employeur viole son devoir d'assistance s'il ne prend pas les mesures nécessaires à la protection de la santé du travailleur, alors qu'il en aurait la possibilité selon l'état de la technique et que l'on peut équitablement exiger de lui qu'il le fasse eu égard à l'ensemble des circonstances (consid. 6).

IT

Art. 328 CO, art. 6 LL; obbligo di assistenza del datore di lavoro; protezione della salute del lavoratore. Estensione dei doveri di protezione a carico del datore di lavoro, derivanti dall'obbligo di assistenza nonché dalle disposizioni di diritto pubblico (consid. 5). Il datore di lavoro disattende il suo dovere di assistenza qualora non adotti i provvedimenti necessari alla tutela della salute del lavoratore, nonostante ciò sia possibile secondo lo stato della tecnica e l'insieme delle circostanze consenta equamente di pretenderlo (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 132 III 257 — Swissrulings