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BGE 132 III 242

Art. 320 cpv. 3 CO; buona fede quale requisito per un rapporto di lavoro di fatto. Il requisito della buona fede, necessario per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, fa difetto solamente qualora possa venir dimostrato che il lavoratore era perfettamente al corrente dell'invalidità del contratto. La malafede presuppone la piena cognizione dell'invalidità, vale a dire, oltre alla consapevolezza dell'illiceità della pattuizione, anche quella dei suoi effetti giuridici (consid. 4).

25 giugno 2014·Volume 132·III·Dossier: 4C.325/2005·1 visualizzazioni
DE

28. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A.C. gegen Genossenschaft X. (Berufung)

FR

Art. 320 al. 3 CO; condition de la bonne foi dans un rapport de travail de fait. La condition de la bonne foi dont dépendent les effets d'un rapport de travail de fait n'est défaillante que si l'employeur est en mesure de prouver que le travailleur avait la connaissance effective de l'invalidité du contrat. La mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité, ce qui suppose la conscience de l'illicéité de la convention et, en outre, de la conséquence de l'illicéité (consid. 4).

IT

Art. 320 cpv. 3 CO; buona fede quale requisito per un rapporto di lavoro di fatto. Il requisito della buona fede, necessario per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, fa difetto solamente qualora possa venir dimostrato che il lavoratore era perfettamente al corrente dell'invalidità del contratto. La malafede presuppone la piena cognizione dell'invalidità, vale a dire, oltre alla consapevolezza dell'illiceità della pattuizione, anche quella dei suoi effetti giuridici (consid. 4).

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