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BGE 132 III 122

Liceità dei mezzi di lotta nei conflitti collettivi di lavoro (art. 28 Cost.; art. 41 e 357a CO). Criteri per stabilire se si è in presenza di un mezzo di lotta collettivo (consid. 4.3). Dato che l'art. 28 Cost., concernente la libertà sindacale, ha un effetto orizzontale indiretto sulle relazioni di lavoro nel settore privato, il giudice chiamato ad esaminare la liceità di uno strumento di lotta nel diritto collettivo del lavoro deve tenere conto di questa garanzia costituzionale. Affinché una misura di lotta sia lecita, essa deve riferirsi ai rapporti di lavoro, ossequiare l'obbligo relativo di preservare la pace del lavoro, essere appoggiata da un'organizzazione di lavoratori e rispettare il principio della proporzionalità (consid. 4.4). Sotto il profilo di questo principio, se è sproporzionato adottare mezzi di lotta facendo uso della violenza o arrecando pregiudizio ai beni dell'impresa, è lecito organizzare un picchettaggio durante lo sciopero, purché non venga usata la forza (consid. 4.5).

11 novembre 2018·Volume 132·III·Dossier: 4C.422/2004·1 visualizzazioni
DE

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Syndicat X., A., B., C. et D. contre Y. SA (recours en réforme)

FR

Licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail (art. 28 Cst.; art. 41 et 357a CO). Critères pour qu'un moyen de combat relève du droit collectif du travail (consid. 4.3). Comme l'art. 28 Cst. relatif à la liberté syndicale déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé, le juge, qui est appelé à examiner la licéité d'un moyen de combat en droit collectif du travail, doit prendre en compte cette garantie constitutionnelle. Pour qu'un moyen de combat soit licite, il doit se rapporter aux relations de travail, être conforme à l'obligation de paix relative du travail, être appuyé par une organisation de travailleurs et respecter le principe de la proportionnalité (consid. 4.4). Sous l'angle de ce principe, s'il est disproportionné de mettre en oeuvre des moyens de combat faisant usage de la violence ou portant atteinte aux biens de l'entreprise, il est licite d'organiser des piquets de grève pour autant qu'ils n'usent pas de la force (consid. 4.5).

IT

Liceità dei mezzi di lotta nei conflitti collettivi di lavoro (art. 28 Cost.; art. 41 e 357a CO). Criteri per stabilire se si è in presenza di un mezzo di lotta collettivo (consid. 4.3). Dato che l'art. 28 Cost., concernente la libertà sindacale, ha un effetto orizzontale indiretto sulle relazioni di lavoro nel settore privato, il giudice chiamato ad esaminare la liceità di uno strumento di lotta nel diritto collettivo del lavoro deve tenere conto di questa garanzia costituzionale. Affinché una misura di lotta sia lecita, essa deve riferirsi ai rapporti di lavoro, ossequiare l'obbligo relativo di preservare la pace del lavoro, essere appoggiata da un'organizzazione di lavoratori e rispettare il principio della proporzionalità (consid. 4.4). Sotto il profilo di questo principio, se è sproporzionato adottare mezzi di lotta facendo uso della violenza o arrecando pregiudizio ai beni dell'impresa, è lecito organizzare un picchettaggio durante lo sciopero, purché non venga usata la forza (consid. 4.5).

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BGE 132 III 122 — Swissrulings