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BGE 132 II 171

Art. 14 cpv. 4 LAFE; apparthotel; revoca di un onere che impone ai proprietari di appartamenti in proprietà per piani di mettere i loro appartamenti a disposizione almeno sei mesi all'anno per scopi alberghieri. Se, al fine di permettere una gestione alberghiera economicamente sostenibile, l'autorità che rilascia l'autorizzazione sottopone a nuove condizioni il contratto concluso tra la società esercente e i proprietari di appartamenti per piani (cfr. DTF 130 II 290 segg.), ma tuttavia dal contratto così modificato risultano a danno dei proprietari condizioni di locazione insostenibili, si giustifica allora di revocare l'onere per motivi gravi (consid. 2).

25 giugno 2014·Volume 132·II·Dossier: 2A.433/2005·1 visualizzazioni
DE

15. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Y. AG gegen die vermietungspflichtigen Eigentümer des Hotels Y. und Grundbuchinspektorat Graubünden sowie Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 14 al. 4 LFAIE; apparthôtel; révocation d'une charge imposant aux propriétaires d'étages de mettre à disposition pendant six mois au moins par année leur appartement pour être reloué sous une forme hôtelière. Si, dans le but de permettre une exploitation rentable de l'établissement hôtelier, les autorités soumettent le rapport contractuel entre la société exploitante et les propriétaires d'étages à de nouvelles règles (cf. ATF 130 II 290 ss) et que le contrat ainsi modifié impose aux propriétaires des conditions de location insupportables, une révocation de la charge pour motifs impérieux se justifie (consid. 2).

IT

Art. 14 cpv. 4 LAFE; apparthotel; revoca di un onere che impone ai proprietari di appartamenti in proprietà per piani di mettere i loro appartamenti a disposizione almeno sei mesi all'anno per scopi alberghieri. Se, al fine di permettere una gestione alberghiera economicamente sostenibile, l'autorità che rilascia l'autorizzazione sottopone a nuove condizioni il contratto concluso tra la società esercente e i proprietari di appartamenti per piani (cfr. DTF 130 II 290 segg.), ma tuttavia dal contratto così modificato risultano a danno dei proprietari condizioni di locazione insostenibili, si giustifica allora di revocare l'onere per motivi gravi (consid. 2).

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BGE 132 II 171 — Swissrulings