Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID, art. 21 cpv. 2 della legge tributaria glaronese del 7 maggio 2000, art. 24 dell'ordinanza glaronese del 22 novembre 2000 sulla valutazione degli immobili; principio di uguaglianza; principio della legalità in materia di tributi pubblici; valore locativo. L'imposizione differenziata del valore locativo delle residenze principali e di quelle secondarie è ammissibile. Principio della legalità in materia di tributi pubblici. Legge in senso formale. Fissazione dei tributi da parte del parlamento cantonale (consid. 2.2). Compatibilità della regolamentazione glaronese con l'art. 7 cpv. 1 LAID (consid. 3). Principio di uguaglianza nell'ambito dell'imposizione del valore locativo (consid. 4). La promozione dell'accesso alla proprietà (art. 108 Cost.; art. 31 Cost./GL) è un motivo ammissibile per trattare fiscalmente in modo diverso le residenze principali da quelle secondarie (consid. 5). L'eventuale limitata disponibilità di una residenza secondaria non giustifica una riduzione del valore locativo (consid. 6). Il fatto che il proprietario di una residenza secondaria sia pure proprietario dell'abitazione al domicilio principale può venir considerato irrilevante (consid. 7).
19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Steuerverwaltung sowie Verwaltungsgericht des Kantons Glarus (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 8 al.1 et art. 127 al. 1 Cst., art. 7 al. 1 LHID, art. 21 al. 2 de la loi fiscale glaronaise du 7 mai 2000, art. 24 de l'ordonnance glaronaise du 22 novembre 2000 sur l'évaluation des immeubles; principe de l'égalité; principe de la légalité en droit fiscal; valeur locative. L'imposition différenciée de la valeur locative des résidences principales et secondaires est admissible. Principe de la légalité en droit fiscal. Loi au sens formel. Fixation des contributions par le parlement cantonal (consid. 2.2). Conformité de la réglementation glaronaise avec l'art. 7 al. 1 LHID (consid. 3). Principe d'égalité en matière d'imposition de la valeur locative (consid. 4). L'encouragement de l'accession à la propriété (art. 108 Cst.; art. 31 Cst./GL) est un motif autorisé pour traiter de manière différenciée les résidences principales et secondaires sur le plan fiscal (consid. 5). Que la disponibilité d'une résidence secondaire soit limitée ne justifie pas de réduire sa valeur locative (consid. 6). Le fait que le propriétaire d'une résidence secondaire soit ou non également propriétaire du logement principal qu'il occupe peut ne pas être pris en considération (consid. 7).
Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID, art. 21 cpv. 2 della legge tributaria glaronese del 7 maggio 2000, art. 24 dell'ordinanza glaronese del 22 novembre 2000 sulla valutazione degli immobili; principio di uguaglianza; principio della legalità in materia di tributi pubblici; valore locativo. L'imposizione differenziata del valore locativo delle residenze principali e di quelle secondarie è ammissibile. Principio della legalità in materia di tributi pubblici. Legge in senso formale. Fissazione dei tributi da parte del parlamento cantonale (consid. 2.2). Compatibilità della regolamentazione glaronese con l'art. 7 cpv. 1 LAID (consid. 3). Principio di uguaglianza nell'ambito dell'imposizione del valore locativo (consid. 4). La promozione dell'accesso alla proprietà (art. 108 Cost.; art. 31 Cost./GL) è un motivo ammissibile per trattare fiscalmente in modo diverso le residenze principali da quelle secondarie (consid. 5). L'eventuale limitata disponibilità di una residenza secondaria non giustifica una riduzione del valore locativo (consid. 6). Il fatto che il proprietario di una residenza secondaria sia pure proprietario dell'abitazione al domicilio principale può venir considerato irrilevante (consid. 7).