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BGE 132 I 140

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., art. 86 cpv. 1 e 88 OG; contratto di diritto amministrativo; decisione di una parte contraente sulla portata del contratto; assenza di rimedi giuridici cantonali. Legittimazione di un comune a presentare un ricorso di diritto pubblico in quanto debitore di tasse (consid. 1.3). Gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 Cost. non impongono l'esistenza di un'autorità giudiziaria di ricorso in materia di tasse (consid. 2). Laddove l'obbligo contributivo è disciplinato da un contratto di diritto amministrativo, è comunque arbitrario che una delle parti contraenti possa pronunciarsi in maniera autoritativa sulla sua portata, senza che la controparte disponga di rimedi giuridici salvo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (consid. 1.4 e 3). Trasmissione degli atti alle autorità cantonali affinché pongano rimedio alla lacuna (consid. 4.1).

25 giugno 2014·Volume 132·I·Dossier: 2P.268/2005·1 visualizzazioni
DE

17. Sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Bioggio contro Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ricorso di diritto pubblico)

FR

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 9 et 30 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 et 88 OJ; contrat de droit administratif; décision d'une partie contractante sur la portée du contrat; absence d'une voie de droit cantonale. Qualité d'une commune pour former un recours de droit public en tant que débitrice d'une taxe (consid. 1.3). Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. n'imposent pas l'existence d'une autorité de recours judiciaire en matière fiscale (consid. 2). Si l'obligation fiscale est réglée par un contrat de droit administratif, il est néanmoins arbitraire que l'une des parties contractantes puisse se prononcer sur sa portée de façon contraignante en tant que pouvoir public, sans que l'autre partie dispose d'une voie de droit autre que le recours de droit public au Tribunal fédéral (consid. 1.4 et 3). Transmission du dossier aux autorités cantonales afin qu'elles comblent la lacune (consid. 4.1).

IT

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., art. 86 cpv. 1 e 88 OG; contratto di diritto amministrativo; decisione di una parte contraente sulla portata del contratto; assenza di rimedi giuridici cantonali. Legittimazione di un comune a presentare un ricorso di diritto pubblico in quanto debitore di tasse (consid. 1.3). Gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 Cost. non impongono l'esistenza di un'autorità giudiziaria di ricorso in materia di tasse (consid. 2). Laddove l'obbligo contributivo è disciplinato da un contratto di diritto amministrativo, è comunque arbitrario che una delle parti contraenti possa pronunciarsi in maniera autoritativa sulla sua portata, senza che la controparte disponga di rimedi giuridici salvo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (consid. 1.4 e 3). Trasmissione degli atti alle autorità cantonali affinché pongano rimedio alla lacuna (consid. 4.1).

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BGE 132 I 140 — Swissrulings