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BGE 132 I 104

Art. 85 lett. a OG, art. 34 cpv. 2 Cost., art. 45 Cost./NE; diritti politici, diritto alla libera formazione dell'opinione dei cittadini, intervento dell'autorità cantonale nella campagna precedente una votazione cantonale. Benché non prevista dal diritto cantonale, la comunicazione integrale, con il materiale di voto, del testo del progetto di legge sottoposto alla votazione può, secondo le circostanze, rivelarsi necessaria per garantire un'informazione sufficiente dei cittadini (consid. 3.1 e 3.2). Presupposti per i quali un'irregolarità procedurale comporta l'annullamento della votazione (consid. 3.3). L'autorità può trasmettere ai votanti una spiegazione purché rispetti l'obbligo d'informazione oggettiva e non fornisca indicazioni fallaci sullo scopo e la portata dell'oggetto in votazione (consid. 4.1). Nella fattispecie, la presa di posizione delle autorità cantonali sugli argomenti referendari non sfugge a ogni critica (consid. 4.2). Le carenze constatate non impongono tuttavia l'annullamento della votazione (consid. 4.3). Condizioni alle quali lo Stato può intervenire finanziariamente nella campagna che precede la votazione popolare (consid. 5.1). Lo stanziamento di fondi pubblici a favore di un comitato privato, in cui l'autorità non è rappresentata, non è di principio ammissibile; è a maggior ragione riprovevole se eseguito in modo occulto (consid. 5.2). La somma stanziata è modesta e non ha compromesso la parità delle armi tra sostenitori ed oppositori del progetto di legge. Il vizio non riveste una gravità tale da imporre l'annullamento della votazione (consid. 5.3). Conseguenze delle irregolarità sull'esito della votazione considerate nel loro complesso (consid. 6).

7 maggio 2017·Volume 132·I·Dossier: 1P.376/2005·1 visualizzazioni
DE

13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Clément contre Chancellerie d'Etat ainsi que Conseil d'Etat et Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (recours de droit public)

FR

Art. 85 let. a OJ, art. 34 al. 2 Cst., art. 45 Cst./NE; droits politiques, droit à la libre formation de l'opinion des citoyens, intervention de l'autorité cantonale dans la campagne précédant une votation cantonale. Bien que non prévue par le droit cantonal, la communication intégrale du texte du projet de loi soumis au vote avec le matériel de vote peut, selon les circonstances, se révéler nécessaire afin de garantir une information suffisante des citoyens (consid. 3.1 et 3.2). Conditions à réunir pour qu'une irrégularité de procédure conduise à l'annulation de la votation (consid. 3.3). L'autorité peut adresser un message explicatif aux électeurs pourvu qu'elle respecte son devoir d'information objective et ne donne pas d'indications fallacieuses sur le but et la portée du projet soumis au vote (consid. 4.1). En l'espèce, la prise de position des autorités cantonales sur les arguments des référendaires n'échappe pas à toute critique (consid. 4.2). Cependant, les manquements constatés n'imposent pas l'annulation de la votation (consid. 4.3). Conditions auxquelles doit répondre une intervention financière de l'Etat dans la campagne précédant une votation populaire (consid. 5.1). L'oc troi de fonds publics à un comité privé dans lequel l'autorité n'est pas représentée n'est en principe pas admissible; il est d'autant plus répréhensible qu'il s'accomplit de manière occulte (consid. 5.2). Le montant alloué est modeste et n'a pas rompu l'égalité des armes entre opposants et partisans au projet de loi. Le vice ne revêt pas une gravité suffisante pour conduire à l'annulation du vote (consid. 5.3). Conséquences des irrégularités prises dans leur ensemble sur l'issue du vote (consid. 6).

IT

Art. 85 lett. a OG, art. 34 cpv. 2 Cost., art. 45 Cost./NE; diritti politici, diritto alla libera formazione dell'opinione dei cittadini, intervento dell'autorità cantonale nella campagna precedente una votazione cantonale. Benché non prevista dal diritto cantonale, la comunicazione integrale, con il materiale di voto, del testo del progetto di legge sottoposto alla votazione può, secondo le circostanze, rivelarsi necessaria per garantire un'informazione sufficiente dei cittadini (consid. 3.1 e 3.2). Presupposti per i quali un'irregolarità procedurale comporta l'annullamento della votazione (consid. 3.3). L'autorità può trasmettere ai votanti una spiegazione purché rispetti l'obbligo d'informazione oggettiva e non fornisca indicazioni fallaci sullo scopo e la portata dell'oggetto in votazione (consid. 4.1). Nella fattispecie, la presa di posizione delle autorità cantonali sugli argomenti referendari non sfugge a ogni critica (consid. 4.2). Le carenze constatate non impongono tuttavia l'annullamento della votazione (consid. 4.3). Condizioni alle quali lo Stato può intervenire finanziariamente nella campagna che precede la votazione popolare (consid. 5.1). Lo stanziamento di fondi pubblici a favore di un comitato privato, in cui l'autorità non è rappresentata, non è di principio ammissibile; è a maggior ragione riprovevole se eseguito in modo occulto (consid. 5.2). La somma stanziata è modesta e non ha compromesso la parità delle armi tra sostenitori ed oppositori del progetto di legge. Il vizio non riveste una gravità tale da imporre l'annullamento della votazione (consid. 5.3). Conseguenze delle irregolarità sull'esito della votazione considerate nel loro complesso (consid. 6).

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BGE 132 I 104 — Swissrulings