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BGE 132 I 82

Art. 8 cpv. 2 e 4 Cost.; legge sui disabili; barriere architettoniche nelle costruzioni; rimedio giuridico esperibile. In materia di eliminazione delle barriere architettoniche nelle costruzioni, la legge federale sui disabili si limita di principio a fissare requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano ed impongono l'adozione di specifiche norme di diritto edilizio materiale cantonale. Esclusi i casi di stabili costruiti o sussidiati dalla Confederazione, su questo aspetto le decisioni di ultima istanza cantonale sono pertanto impugnabili al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico (consid. 2.3).

14 luglio 2019·Volume 132·I·Dossier: 1A.65/2005·1 visualizzazioni
DE

9. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A.A. e llcc contro Comune di Bissone, Dipartimento del territo- rio, Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico)

FR

Art. 8 al. 2 et 4 Cst.; loi sur l'égalité pour les handicapés; obstacles architectoniques des constructions; voie de droit. En matière d'élimination des obstacles architectoniques des constructions, la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés se limite en principe à fixer les règles générales qui, conformément à la répartition usuelle des compétences, réservent et imposent l'adoption de normes spécifiques en droit cantonal matériel des constructions. Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont donc attaquables sur ce point par la voie du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, sauf s'il s'agit de constructions édifiées ou subventionnées par la Confédération (consid. 2.3).

IT

Art. 8 cpv. 2 e 4 Cost.; legge sui disabili; barriere architettoniche nelle costruzioni; rimedio giuridico esperibile. In materia di eliminazione delle barriere architettoniche nelle costruzioni, la legge federale sui disabili si limita di principio a fissare requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano ed impongono l'adozione di specifiche norme di diritto edilizio materiale cantonale. Esclusi i casi di stabili costruiti o sussidiati dalla Confederazione, su questo aspetto le decisioni di ultima istanza cantonale sono pertanto impugnabili al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico (consid. 2.3).

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BGE 132 I 82 — Swissrulings