Art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 50 cpv. 2 LAI; art. 93 cpv. 1 LEF: Minimo vitale di coniugi con doppio reddito. Anche per la compensazione di un credito di restituzione di prestazioni complementari con una rendita corrente dell'assicurazione per l'invalidità, il minimo vitale di coniugi con doppio reddito si determina secondo le regole generali del diritto esecutivo, in virtù delle quali il minimo vitale della famiglia viene ripartito tra i coniugi in proporzione del loro reddito; queste regole sono ugualmente valide in caso di comportamento colposo della persona tenuta alla restituzione. (consid. 3)
34. Urteil i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen A. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 20 al. 2 LAVS; art. 50 al. 2 LAI; art. 93 al. 1 LP: Minimum vital de conjoints réalisant chacun un revenu. Lors de la compensation d'une créance en restitution de prestations complémentaires avec une rente courante de l'assurance-invalidité, le minimum vital de conjoints réalisant chacun un revenu se détermine également d'après les règles générales du droit de la poursuite, selon lesquelles le minimum vital de la famille est réparti entre les conjoints en proportion de leur revenu; ces règles sont aussi valables en cas de comportement fautif de la personne tenue à restituer les prestations. (consid. 3)
Art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 50 cpv. 2 LAI; art. 93 cpv. 1 LEF: Minimo vitale di coniugi con doppio reddito. Anche per la compensazione di un credito di restituzione di prestazioni complementari con una rendita corrente dell'assicurazione per l'invalidità, il minimo vitale di coniugi con doppio reddito si determina secondo le regole generali del diritto esecutivo, in virtù delle quali il minimo vitale della famiglia viene ripartito tra i coniugi in proporzione del loro reddito; queste regole sono ugualmente valide in caso di comportamento colposo della persona tenuta alla restituzione. (consid. 3)