Art. 23 cpv. 1 quinta frase e cpv. 4 LDDS; facilitare un soggiorno illegale e impiegare stranieri non autorizzati a lavorare. Chi entra in Svizzera con l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa, ma dispone solo di un visto turistico rispettivamente non dispone del visto necessario per chi vuole esercitare una tale attività, attraversa la frontiera illegalmente (consid. 3 e 4). Il soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata (consid. 4.4), a condizione che non siano applicabili le disposizioni particolari dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3.2). Chi impiega e ospita delle prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora rispettivamente di lavoro, facilita un soggiorno illegale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS e impiega stranieri non autorizzati a lavorare ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LDDS (consid. 4 e 5).
25. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. A. und B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 23 al. 1, 5e phrase et al. 4 LSEE; faciliter un séjour illégal et occuper des étrangers non autorisés à travailler. Franchit illégalement la frontière celui qui, dans l'intention de travailler, entre en Suisse muni d'un visa de touriste, respectivement sans le visa nécessaire pour exercer une activité lucrative (consid. 3 et 4). Le séjour en Suisse comme touriste, non soumis à autorisation, devient illégal dès la prise d'un emploi non déclaré, respectivement pour lequel l'autorisation nécessaire fait défaut (consid. 4.4), dans la mesure où les dispositions particulières de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas applicables (consid. 3.2). Celui qui engage et héberge des prostituées étrangères, entrées en Suisse comme touristes sans autorisations de séjour ou de travail, réalise l'infraction consistant à faciliter le séjour illégal, prévue à l'art. 23 al. 1, 5e phrase LSEE, et celle d'occupation illégale d'étrangers, prévue à l'art. 23 al. 4 LSEE (consid. 4 et 5).
Art. 23 cpv. 1 quinta frase e cpv. 4 LDDS; facilitare un soggiorno illegale e impiegare stranieri non autorizzati a lavorare. Chi entra in Svizzera con l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa, ma dispone solo di un visto turistico rispettivamente non dispone del visto necessario per chi vuole esercitare una tale attività, attraversa la frontiera illegalmente (consid. 3 e 4). Il soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata (consid. 4.4), a condizione che non siano applicabili le disposizioni particolari dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3.2). Chi impiega e ospita delle prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora rispettivamente di lavoro, facilita un soggiorno illegale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS e impiega stranieri non autorizzati a lavorare ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LDDS (consid. 4 e 5).