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BGE 131 IV 125

Art. 317 n. 1 CP; falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. I visti di controllo, apposti dall'incaricato della verifica delle fatture all'interno dell'amministrazione pubblica, fanno riferimento all'esame del contenuto delle fatture stesse. L'attestazione contraria alla verità sottesa ai visti di controllo, secondo cui il contenuto della fattura sarebbe stato verificato e ritenuto esatto, adempie la fattispecie di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (consid. 4.5).

7 luglio 2019·Volume 131·IV·Dossier: 6S.6/2005·1 visualizzazioni
DE

16. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen Y. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 317 ch. 1 CP; faux intellectuel dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Les visas de contrôle apposés par le responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique se rapportent à l'examen du contenu de la facture. La déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture a été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, réalise l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (consid. 4.5).

IT

Art. 317 n. 1 CP; falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. I visti di controllo, apposti dall'incaricato della verifica delle fatture all'interno dell'amministrazione pubblica, fanno riferimento all'esame del contenuto delle fatture stesse. L'attestazione contraria alla verità sottesa ai visti di controllo, secondo cui il contenuto della fattura sarebbe stato verificato e ritenuto esatto, adempie la fattispecie di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (consid. 4.5).

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BGE 131 IV 125 — Swissrulings